Sentenza Sentenza Tribunale n. 414 del 18/04/2018

 

T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. III, 18/04/2018, (ud. 11/04/2018, dep.18/04/2018),  n. 414

Fatto

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, titolare di un’attività alberghiera esercitata nell’immobile sito in Venezia, San Marco 2283/a, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Venezia le ha ordinato l’immediata copertura e rimozione di alcuni mezzi pubblicitari (quali un’incisione con dicitura “Hotel Flora” su pensilina, due sculture raffiguranti un leone seduto posti all’esterno dell’entrata, un tappeto con dicitura “Hotel Flora”, una insegna bifacciale con illuminazione interna e dicitura “Hotel Flora”), che si assumono installati in assenza della necessaria autorizzazione, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contrastando nel merito le avverse pretese.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il provvedimento impugnato, con cui il Comune di Venezia ha ordinato alla ricorrente di procedere all’immediata copertura e rimozione dei mezzi pubblicitari ivi indicati, è illegittimo poiché viziato da eccesso di potere, sotto i profili del difetto d’istruttoria e di motivazione, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non specificamente contestato dal Comune, alcuni degli elementi pubblicitari e/o decorativi che formano oggetto del gravato provvedimento di rimozione (in particolare, la pensilina realizzata in ferro battuto e vetri piombati policromi e le due sculture raffiguranti un leone seduto) risalgono ai primi del Novecento; altri elementi pubblicitari erano già presenti negli anni ’60 del secolo scorso, ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 446/1997 e del Regolamento Comunale CIMP del 1999, asseritamente violati; tutti gli elementi pubblicitari od ornamentali sono, inoltre, perfettamente integrati nella città storica.

Il Comune, pur a fronte del materiale fotografico inviato dall’interessata all’organo accertatore e delle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla compatibilità degli elementi pubblicitari con la disciplina legislativa e regolamentare vigente al momento della loro installazione, non ha indicato la normativa che, all’epoca, richiedeva il possesso di uno specifico titolo abilitativo per l’installazione di detti mezzi pubblicitari e/o decorativi né risulta aver in alcun modo valutato il carattere storico di detti elementi e la loro integrazione nel tessuto urbano, omettendo ogni considerazione al riguardo.

Il Comune, oltre a muovere dal presupposto non dimostrato circa il carattere abusivo degli elementi pubblicitari installati presso l’Hotel Flora, ha, altresì, assimilato ai mezzi pubblicitari tradizionali (es. insegna, tappeto con la dicitura aziendale) anche elementi, quali le due sculture raffiguranti un leone seduto poste all’ingresso dell’albergo, che obiettivamente non possiedono tali caratteristiche, rivestendo un mero carattere ornamentale.

Alla luce dei suesposti rilievi, ritenuto che, nel particolarissimo caso di specie, il provvedimento repressivo dovesse essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una più approfondita motivazione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. 298118 del 15 luglio 2011, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda scrutinata e della controvertibilità delle questioni trattate.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 APR. 2018.

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