Sentenza Sentenza Tribunale n. 2744 del 31/10/2017

Tribunale Torre Annunziata, sez. II, 31/10/2017, (ud. 29/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 2744

Fatto

FATTO E MOTIVI

L’appello è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia, nel presente grado di giudizio, dell’appellato A.M. il quale, pur regolarmente evocato, non si è costituito né è altrimenti comparso.

Venendo ad esaminare, da subito, i diversi motivi di gravame occorre, ad avviso di chi scrive preliminarmente prendere posizione su quanto dedotto dall’odierna appellante alla lett. B) dell’atto di appello; in particolare, ivi si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace, accogliendo la domanda attorea, ha condannato al pagamento della posta risarcitoria non solo la Z.I. Ass.ni spa, e cioè la Compagnia evocata in giudizio dall’attrice nelle forme del cd. risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, ma anche la A. Ass.ni spa, e cioè la Compagnia di assicurazione del responsabile civile A.M.

Siffatta doglianza è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.

Invero, sul punto, è noto che, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (co.1) e, “in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione …” (co.6)”.

Orbene, a ben leggere la norma di riferimento, la necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del D.lgs. n. 209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”, con la conseguenza che il responsabile del danno non è litisconsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 D.lgs. 209/2005.

Ritiene, dunque, questo giudice d’appello che, pur nel silenzio del legislatore e in attesa di un intervento chiarificatore del giudice di legittimità, non possa affatto considerarsi, in caso di indennizzo diretto, parte del giudizio il responsabile civile e, di conseguenza, la sua Compagnia di assicurazione, e ciò per più ragioni.

In primo luogo, non vi è chi non veda come la partecipazione al giudizio del responsabile civile finirebbe per vanificare, di fatto, la ratio della riforma di cui al Cod. Ass., poiché non si potrebbe negare al medesimo la facoltà di chiamare in garanza (impropria) il proprio assicuratore, verificandosi così quella situazione che il legislatore della riforma ha inteso evitare con il sistema dell’indennizzo diretto.

Ancora, deve evidenziarsi come, da un lato, l’assicuratore del responsabile non è legittimato passivo rispetto all’azione diretta e che, dall’altro, l’assicuratore del danneggiato non è titolare dell’azione di rivalsa nei confronti del responsabile, ma solo nei confronti del suo assicuratore, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione.

Per tutto quanto sopra detto, dunque, in accoglimento dello spiegato gravame, deve riformarsi la sentenza di prime cure nella parte in cui, del tutto inspiegabilmente, il giudice di pace ha ritenuto “estesa” la domanda risarcitoria anche all’assicuratore del responsabile civile (che non era legittimato passivo, in ragione di quanto precisato), e cioè alla odierna appellante A. Ass.ni spa, condannandola al risarcimento del danno.

In ragione dell’accoglimento del gravame sul punto B) dell’atto di appello, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della A. Ass.ni spa nel giudizio di primo grado.

Ne discende, ancora, che va dichiarato inammissibile il secondo motivo d’appello spiegato da essa Compagnia, e volto ad ottenere una riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo al responsabile civile.

Invero, si è detto che siffatta Compagnia era assolutamente carente di legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio di primo grado, per cui non vi è chi non veda come la stessa sia del tutto carente di interesse ai sensi dell’art. 100 cpc ad impugnare una statuizione solo inter allos data, in quanto del tutto inidonea ad esplicare i suoi effetti (di condanna) nei confronti della Compagnia medesima; sul punto, peraltro, lo stesso giudice di legittimità ha precisato che è inammissibile l’impugnazione della sentenza nel merito se la qualità di parte dell’appellante sia stata esclusa, sia pure implicitamente, dal giudice d’appello (v. Cass. n. 8465/2004).

L’accoglimento dell’appello fa sì che le statuizioni di condanna rese in primo grado debbono allora riferirsi al solo responsabile civile A.M. il quale, a dire il vero, sarebbe dovuto essere estromesso dal giudizio di prime cure (ma sul punto si è formato il giudicato, per cui non può lo scrivente magistrato pronunciare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva di esso responsabile civile in assenza di gravame sul punto); né, deve aggiungersi, l’appellata R.A. ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace non ha condannato, come avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass., la sola Z. Insurance al risarcimento del danno.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati sostanzialmente soccombenti rispetto al gravame (R. e A.) e si liquidano a loro carico in solido fra loro , come da dispositivo che segue; di contro le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate nei rapporti tra appellante e l’appellata Z. Insurance.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull’appello, in parziale accoglimento del gravame e disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, così provvede:

1) Accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sent. del giudice di pace di Gragnano n. 146/2013 del 21.1-22.1/2013, condanna A.M. al pagamento, in favore di R.A. della somma di euro 2.792,48, oltre interessi legali dall’evento al soddisfo;

2) Condanna A.M., al pagamento, in favore di R.A. delle spese di lite, così come liquidate nella sentenza di primo grado;

3) Conferma nel resto la sentenza impugnata;

4) Condanna A.M. e R.A. al pagamento, in solido fra loro, in favore della A. Ass.ni spa, in pers. del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 160,00 per spese vive ed euro 1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;

5) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra appellante e Z. Insurance Ass.ni spa, in pers. del legale rapp.te p.t..

Torre Annunziata, 29.10.2017

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