Sentenza Sentenza Tribunale n. 2027 del 29/03/2018

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 29/03/2018, (ud. 07/03/2018, dep.29/03/2018),  n. 2027

Fatto

FATTO e DIRITTO

I. Rilevato, in punto di fatto, che:

– parte ricorrente dimostra che la Corte d’Appello di Napoli con decreto n. 4700/2009, ruolo n. 6038/10, depositato in data 23 novembre 2010, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

– il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore e non è stato fatto oggetto di impugnazione, come da attestazione in atti;

– è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (“le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”);

II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:

– di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;

– di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

– di condannare l’ente intimato al pagamento delle penalità di mora (sin dalla data di notifica del decreto avvenuta in data 3 aprile 2013) e delle spese di lite;

III Quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia:

Ritenuto che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n. 4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);

IV. Quanto all’applicazione della L. n. 208/2015 (legge di stabilità dell’anno 2016),

Rilevato che, nelle more della presente decisione è, tuttavia, sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetta legge di stabilità 2016), che, nel comma 777, in vigore dall’1 gennaio 2016, “al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”, ha provveduto a inserire l’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) nella legge 24 marzo 2001, n. 89;

Considerato che tale norma (primi sette commi) stabilisce che:

“1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento”.

Considerato che, quanto all’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione così introdotto al giudizio di ottemperanza, rileva il comma 11 del medesimo articolo che recita: “nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta”;

Considerato, altresì, che il comma 12 dell’articolo in argomento prevede l’immediata operatività degli obblighi di comunicazione trattati e indica quali sono i modelli, presenti sui siti dei Ministeri, a cui fare temporaneo riferimento in attesa dei decreti ministeriali di approvazione dei decreti sulla modulistica “finale” (previsti entro il 30.10.2016), ammettendo la validità delle dichiarazioni trasmesse prima dell’entrata della legge in esame e conformi ai requisiti previsti;

Ritenuto che:

– la normativa in esame non precluda la decisione sulla domanda di ottemperanza in quanto non introduce profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti – per questi ultimi si deve, infatti, fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione – né una condizione sopravvenuta di improcedibilità;

– tuttavia, il pagamento possa avvenire solo a seguito della verifica, da parte dell’amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell’intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

– pertanto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell’entrata in vigore della novella legislativa possa essere accolta;

– tuttavia, l’ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, debba essere emesso nel rispetto degli obblighi di dichiarazione sopra descritti (co. 1 art. 5 sexies, cit.);

Considerato, peraltro, che:

– la disposizione del comma 11 richiama i soli obblighi di comunicazione e non l’intera procedura di liquidazione comprensiva dei termini all’uopo previsti;

– il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva – quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile – determini il venir meno dell’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria;

– vada salvaguardato il principio che il giudicato trovi pronta esecuzione al fine di garantire la pienezza della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., nonché l’equità del processo e l’effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU;

Ritenuto, pertanto, che, per le esecuzioni in corso, come quella del caso di specie, il riferimento all’assolvimento degli obblighi di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi (in proposito, si è richiamato l’orientamento già espresso da T.A.R. Campania, sez. VIII, n. 1089/2016);

V. Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a., considerato che:

– detta misura assolve a una funzione coercitivo-sanzionatoria e non riparatoria, pertanto, non può essere accolta la domanda articolata in ricorso volta a ottenere l’importo di 100 euro al mese dal 3 aprile 2013 (data di notifica del decreto al Ministero);

– ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e, cit., le cd. astreintes possono trovare applicazione – a condizione che la parte abbia provveduto all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al punto che precede – dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;

– per altro verso, sia congruo fissare la data di scadenza al momento dell’insediamento del Commissario ad acta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 959/2012);

– la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit.), da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dopo la comunicazione o notificazione della presente sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine (di trenta giorni) per l’insediamento del Commissario ad acta. Tanto, giova ribadirlo, semperché la parte abbia provveduto all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al punto che precede;

– pertanto, che nel caso di specie – ove assolta la condizione suddetta da parte del ricorrente – ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda volta alla condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle penalità di mora come risulta dall’esposizione che precede;

VI. Quanto alla nomina del commissario ad acta, ritenuto che:

– possa procedersi fin d’ora alla nomina del commissario ad acta, con la precisazione che la decorrenza dei termini assegnati alla P.A. per provvedere restano condizionati al puntuale assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto IV;

– il commissario ad acta debba essere individuato nel dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, e che nessun compenso debba essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L. 89/2001 come introdotto dalla citata, L. n. 208/2015 (“qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti”);

VII. Quanto alla fondatezza della pretesa, considerato che:

– il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);

– la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini ed alle condizioni sopra precisati;

– l’Amministrazione abbia l’obbligo di pagare il dovuto, ma nel termine di trenta giorni dall’assolvimento da parte del ricorrente degli obblighi di comunicazione dinanzi indicati, costituenti inderogabile presupposto per potersi conseguire il ripetuto pagamento;

– l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato;

– l’Amministrazione resta tenuta al pagamento delle penalità di mora, come da dispositivo;

– in mancanza di spontaneo adempimento entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, e sempreché la parte abbia provveduto all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al punto IV, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;

– le spese, come liquidate in dispositivo e contenute nella misura ivi indicata a cagione della serialità del contenzioso, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione – entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini ed alle condizioni indicati in parte motiva;

b) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;

c) condanna il Ministero intimato a versare, alle condizioni indicate in parte motiva, per ogni violazione o inosservanza successiva al giorno della notificazione o della comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e sino all’insediamento del commissario ad acta, una somma pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a. lett. e);

d) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se dovuto ed in quanto effettivamente assolto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MAR. 2018.

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