Sentenza Sentenza n. 8647 del 03/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017), n. 8647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7761-2016 proposto da:
EAV ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE, 46/A,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PALA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIULIO RUSSO;
– ricorrente –
contro
R.E., RI.GE., G.E., I.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTA NICCOLI, rappresentati e difesi dagli
avvocati ALFONSO ERRA ed ANDREA NAPOLITANO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6154/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. l’ENTE AUTONOMO VOLTURNO (E.A.V.) s.p.a. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a fruire, dal 2001, di due ulteriori giorni di permesso retribuito annuo alla stregua degli accordi confederali che regolano la materia, dichiarando illegittima la riduzione operata, con atto unilaterale, dall’azienda a decorrere dal 2001;
2. la società ricorre per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione;
3. i lavoratori intimati hanno resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. i motivi incentrati sulla falsa applicazione dell’accordo interconfederale 27 febbraio 1979 sono improcedibili giacchè la parte ricorrente, nell’illustrazione dei mezzi di impugnazione, non ha fornito adeguata indicazione dei dati necessari al reperimento, nelle pregresse fasi di merito, dell’invocato accordo nazionale nè questo risulta allegato al ricorso per cassazione (v., ex multis, Cass., sez. sesta – L 9358/2016, e i numerosi precedenti ivi citati ai quali si rinvia);
6. per il resto, il ricorso è manifestamente infondato alla luce delle numerose decisioni di questa Corte intervenute in vicende del tutto analoghe (Cass. nn. 18715, 20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206 del 2014; da ultimo, Cass., sez. sesta – L 9358/2016 cit.);
7. in tali decisioni è stato innanzitutto evidenziato che si era in presenza di un rapporto asimmetrico tra la legge che aveva eliminato alcune festività e l’Accordo collettivo successivo che aveva previsto un incremento di ferie e permessi numericamente non corrispondente alle soppressioni nel tempo intervenute ma inferiore;
8. inoltre è stato precisato che l’evoluzione legislativa intervenuta dopo la stipula dell’Accordo interconfederale che aveva previsto giorni di ferie o permessi aggiuntivi avrebbe potuto (forse dovuto) indurre le parti collettive ad un ripensamento della regolamentazione pattizia ma le organizzazioni datoriali e sindacali che avevano sottoscritto l’accordo non hanno ritenuto di operare una revisione del contenuto dell’atto sulla base delle nuove emergenze legislative;
9. tale revisione non può operarla il giudice, legittimando l’iniziativa unilaterale di un soggetto privato che non è parte dell’accordo collettivo;
10. parti del contratto collettivo (id est dell’accordo interconfederale) sono le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che avevano tutti i poteri per aggiornare la regolamentazione, non lo hanno fatto e, pur avendo rinnovato più volte la contrattazione del settore negli anni successivi alle modifiche legislative, hanno omesso di aggiornare e ricalibrare la disciplina di questa materia;
11. il singolo lavoratore o datore di lavoro aderente alle organizzazioni stipulanti non ha poteri modificativi della regolamentazione collettiva;
12. in presenza di un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, l’unica via per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione;
13. non è possibile considerare legittimo il comportamento di una delle parti (non dell’accordo interconfederale, ma) del contratto individuale di lavoro, che, unilateralmente, abbia deciso di disapplicare parzialmente (e quindi modificare) il contenuto dell’accordo medesimo a seguito di (una delle) modifiche legislative in materia di festività, che invece le stesse parti collettive non hanno ritenuto idonee a determinare revisioni della disciplina dell’accordo nazionale da loro sottoscritto;
14. il ricorso deve rigettarsi;
15. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati Napolitano Andrea ed Erra Alfonso, per dichiarato anticipo fattone;
16. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 de 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) impone di provvedere in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato Napolitano Andrea ed Erra Alfonso, dichiaratisi antistatari. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017