Sentenza Sentenza n. 7871 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13192/2014 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA

GURRIERI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 236/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GURRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Nel 2005 Bu.Ca., proprietaria e locatrice di un immobile sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio il conduttore R.S. per ottenere la condanna del medesimo al rilascio del locale condotto in locazione. Il R. sollevava eccezione di giudicato in virtù di altro giudizio tra le parti, conclusosi con sentenza nel frattempo passata in giudicato.

In primo grado interveniva la morte della Bu., che il suo procuratore sceglieva di non dichiarare, quindi il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva la domanda della Bu., condannando il R. al rilascio dell’immobile e a pagare una somma per ritardata restituzione dei locali.

L’appello del R., nel corso del quale si costituiva C.A.M., dichiarandosi erede della Bu., deceduta nel corso del giudizio di primo grado, veniva dichiarato inammissibile con la sentenza qui impugnata. La corte di merito dichiarava inesistente la notifica dell’atto di appello, in quanto effettuata presso il difensore della Bu., ovvero a persona e in luogo non avente alcun collegamento con le persone dei destinatari, e conseguentemente inammissibile l’appello ritenendo irrilevante e non sanante la costituzione in giudizio dell’erede in luogo della defunta.

B.M., erede del defunto R.S., propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 236/2013 depositata dalla Corte d’Appello di Messina in data 4.4.2013, nei confronti di C.A.M..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il legale della ricorrente ha tentato la notifica del ricorso introduttivo tempestivamente, in data 13 maggio 2014, nei confronti di C.A.M., nel domicilio eletto da questa nel giudizio di appello presso gli avvocati Giuseppina Siracusa ed Elisabetta Sofia. Il tentativo di notifica, però non è andato a buon fine in quanto nel momento della notifica stessa, lo studio dei predetti legali non si trovava più all’indirizzo indicato dal notificante ma risultava trasferito. L’avvocato della ricorrente ha ugualmente provveduto alla iscrizione della causa a ruolo, senza tentare di rinnovare la notifica e solo all’udienza di discussione, tenutasi a distanza di due anni e sei mesi dalla notifica del ricorso, prendendo atto della inidoneità al raggiungimento del suo scopo del tentativo di notifica a suo tempo eseguito, ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo.

Il termine richiesto non può essere accordato in quanto, in conformità a quanto affermato da Cass. S.U. n. 14594 del 2016, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Nel caso di specie, il tentativo di riprendere il procedimento notificatorio si colloca ben oltre il limite fissato dalle Sezione Unite e pertanto occorre dare atto della inammissibilità del ricorso in quanto non notificato alla controparte.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata, non notiziata dell’introduzione del giudizio in cassazione, svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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