Sentenza Sentenza n. 7601 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7601
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 957/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
V.R. rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Arturo Pardi con domicilio eletto in Roma, presso e nello
studio dell’avv. Stefano Valentini alla via F. Corridoni (PEC
arturopardi.pec.ordineavvocatipesaro.it)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle
Marche n. 278/01/11 depositata il 10/11/2011 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
21/12/2021 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Pesaro che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il sig. V..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con memoria del 19 ottobre 2021 parte controricorrente ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta definizione della pretesa per Iva ed Irap 2004 da parte della società “B.S. Immobiliare di B.S. & c.” s.a.s. della quale il controricorrente era socio e legale rappresentante e rispetto alla quale e’, per i tributi per cui è giudizio, responsabile in solido;
– sebbene la definizione della lite sia stata chiesta dalla società ridetta, essa giova anche al coobbligato in solido atteso che il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, conv. L. n. 136 del 2018, dispone che: “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8”. Ne consegue, pertanto, che la definizione perfezionata da “B.S. Immobiliare di B.S. & c.” s.a.s. giova anche a favore del sig. V.R.;
– va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; quanto alle spese, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022