Sentenza Sentenza n. 6724 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3784-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.B., G.L., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4235/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. G.B., G. Luce e S.L., comproprietari di tre unità immobiliari site in Roma, microzona Monti, impugnavano con tre distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che attribuiva agli immobili una nuova categoria con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto la notifica dell’appello, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia Nexive spa, prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 57, comma 1, era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. I contribuenti sono rimasti intimati

4 Con ordinanza del 27/2/2020 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38 e dell’art. 327, comma 1, si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.

1.1 Con il secondo viene censurata violazione e falsa applicazione 156 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:-“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

2.1 Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da un operatore di posta privata e’, dunque, nulla e non inesistente.

2.2 Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo.

2.3 Orbene dall’esame del fascicolo d’ufficio non risulta la data di ricezione dell’atto di appello.

2.4 Non essendo stata fornita la prova dell’invio dell’appello entro del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., l’impugnazione si palesa inammissibile per tardività.

2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

3. Il ricorso vaidunquetrigettato.

5. Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati spiegato alcuna attività difensiva.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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