Sentenza Sentenza n. 6557 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12224-2021 proposto da:

U.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DORETTA BRACCI giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 179/2021 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 23/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, del 21/05/2018 il cittadino nigeriano U.J., nato a (OMISSIS) (Delta State) il (OMISSIS) (a pag. 13 del decreto impugnato la data è riportata come “10.9.1998”), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Perugia il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) e in subordine di protezione umanitaria, allegando di aver lasciato la Nigeria il 10 agosto 2014 (all’età di appena 16 anni) dopo essere stato sorpreso il giorno 8 agosto 2014 da un vicino di casa in intimità sessuale con il proprio compagno, tale M..

1.1. In particolare, riferiva il ricorrente come lui e il partner, dopo essere stati scoperti, fossero stati picchiati e condotti davanti al capo villaggio, che li aveva condannati a morte; condotti in prigione, i due ragazzi erano riusciti ad evadere con la complicità di un amico del M. e si erano separati; il ricorrente si era recato in Niger e in Libia, prima di raggiungere l’Italia, mentre, per quanto riferitogli dalla propria madre, M. era stato catturato durante l’evasione e giustiziato. Rappresentava dunque il proprio timore di venire anch’egli giustiziato, in caso di rimpatrio.

1.2. Il ricorrente allegava al ricorso plurimi documenti relativi alla vicenda narrata ed alla propria integrazione sul territorio italiano, fra i quali una dichiarazione giurata della sorella sulla veridicità dei fatti esposti, copia di un estratto dal registro delle denunce del dipartimento di polizia di Benin City ed ulteriore documentazione attestante la propria iscrizione e partecipazione alle attività dell’associazione (OMISSIS) (Arcigay) di Perugia.

2. Il tribunale, dopo aver proceduto all’audizione del ricorrente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare: ha escluso il riconoscimento della protezione internazionale ritenendo non credibile la vicenda narrata, alla luce delle contraddizioni emerse nel corso dell’audizione amministrativa e giudiziaria; ha affermato che l’attuale situazione nel Delta State non è riferibile, in base alle COI acquisite, a un contesto di violenza indiscriminata (per opera di (OMISSIS)), ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha infine negato la ricorrenza di una particolare condizione di vulnerabilità e di un radicamento effettivo del ricorrente in Italia ai fini di cui all’art. 5 TUI, comma 6.

3. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato ha depositato un mero atto di costituzione, senza svolgere difese.

4. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,7 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, per non aver valutato il Tribunale di Perugia, la credibilità sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Omesso esame di elementi istruttori e di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5”, si lamenta l’erronea applicazione delle prescrizioni normative riguardanti il giudizio di credibilità del racconto, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. In particolare, ritiene la difesa che il tribunale di Perugia abbia valutato l’orientamento sessuale del ricorrente sulla base di una mera opinione personale, senza redigere un’esauriente motivazione sulle ragioni che hanno fatto ritenere la narrazione del ricorrente “stereotipata”. Inoltre, si lamenta la mancanza di motivazione rispetto all’esclusione dell’attendibilità del ricorrente sulla base delle contraddizioni emerse riguardo alla data della presa di coscienza del suo orientamento sessuale, elemento ritenuto dalla difesa non decisivo al fine di una valutazione complessiva dell’orientamento sessuale dello stesso.

6. Con il secondo mezzo, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con mocg, in L n. 134 del 2012, l’omesso esame di un fatto rilevante ai fini della decisione e violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 4, attuazione della Dir. 2004/83/CE”, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un elemento decisivo quale la documentazione dell’associazione (OMISSIS) (Arcigay) di Perugia allegata al ricorso. In particolare, si sottolinea come il contatto con l’associazione fosse stato richiesto dallo stesso giudice e il documento esprimesse un giudizio positivo sull’omosessualità del ricorrente.

7. Entrambi i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

7.1. La valutazione di non credibilità del ricorrente appare basata, peraltro su un terreno così sensibile come quello dell’orientamento sessuale, su contraddizioni afferenti aspetti secondari della vicenda, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), (in termini, Cass. 30920/2021, 24183/2020, 23891/2020, 9815/2020). In particolare, l’esame della credibilità è stato incentrato su due dettagli cronologici, quali la durata della relazione con il partner e la data di scoperta della propria omosessualità da parte del ricorrente (ma lo stesso tribunale sembra incorrere, a pag. 13 del decreto impugnato, in alcune imprecisioni temporali sulla data di nascita del ricorrente e sulla data in cui lo stesso ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese). Analoga valutazione sulla attendibilità del narrato non è stata invece compiuta con riguardo agli aspetti sostanziali della vicenda, ai fini della ricostruzione dell’orientamento sessuale del ricorrente, e ciò sebbene lo stesso tribunale abbia dato atto che in Nigeria “le relazioni omosessuali costituiscono reato (…) sanzionato con un massimo di 14 anni di carcere”. Il racconto andava invece valutato, quanto a credibilità, “nel suo insieme” non potendo, la singola contraddizione, inficiare l’intero quadro allegatorio (Cass. 24183/2020). La stessa Corte di Giustizia, nella sentenza del 2 dicembre 2014, cause da C-148/13 a C-150/13, ha posto dei limiti in relazione alla modalità di valutazione dell’orientamento sessuale dei richiedenti, stigmatizzando le nozioni stereotipate concernenti la condizione omosessuale, che possono comportare la violazione dei principi di tutela della dignità umana salvaguardati dalla Carta dell’Unione (cfr. Cass. 39945/2021).

7.2. In fattispecie analoghe questa Corte ha affermato che il giudicante, “evitando indebite invasioni nella vita privata e non lasciandosi condizionare da stereotipi, deve accertare la concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione personale, valutando se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale reale o percepito, atti persecutori e minacce gravi ed individuali alla propria vita o alla persona, così trovandosi nell’impossibilità di vivere nel proprio paese d’origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psicofisica” (Cass. 26958/2021, 9815/2020); a tal fine, “le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono da sole bastare a dimostrare l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio” (Cass. 30619/2021, 26958/2021, 20385/2020, 14671/2020).

7.3. Nel caso di specie, invece, il giudice di merito, dopo aver invitato il ricorrente “a prendere contatti con una locale associazione che si occupa di persone omosessuali e a produrre in giudizio periodiche relazioni dalla stessa elaborate e infine di fornire in generale elementi utili alla valutazione della personalità dell’interessato” (v. pag. 3 del decreto impugnato), ha in modo contraddittorio ritenuto irrilevanti “i documenti che attestano la sua partecipazione ad associazioni di tutela dei diritti delle persone LGBT e dalle loro attività, considerato che chiunque sia interessata la tutela dei diritti e delle libertà delle minoranze può aderire a tali associazioni liberamente senza che ciò attesti una particolare inclinazione sessuale” (si trattava nella specie della relazione del responsabile dell’associazione (OMISSIS) – Arcigay di Perugia). Inoltre, il tribunale si è limitato ad esprimere mere perplessità sugli ulteriori documenti prodotti dal ricorrente (dichiarazione giurata della sorella; estratto del registro delle denunce della polizia di Benin City).

7.4. Occorre dunque richiamare il condivisibile principio secondo cui “ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, c. 1 lett. d) o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell’esposizione ad un trattamento inumano e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all’omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente” (Cass. 40595/2021; cfr. Cass. 10531/2021, 9815/2020)

7.5. Va infine considerato che la mancanza di credibilità del ricorrente, con riferimento alla vicenda del proprio orientamento sessuale, non esclude che tale orientamento sia comunque emerso successivamente all’ingresso in Italia (ponendo in essere una causa di protezione cd. “sur piace”) e che, di conseguenza, “il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed ininfluente anche il motivo che aveva originato la partenza” (Cass. 25771/2021; conf. Cass., 2954/2020, 9427/2018).

7.6. Anche di recente è stato precisato, in un caso del tutto analogo a quello per cui è causa, che il giudice di merito, quand’anche riscontri la non verosimiglianza del racconto del migrante sulla sua omosessualità, deve comunque verificare se l’orientamento omosessuale rappresenti in sé un rischio per l’incolumità del migrante in caso di rientro in patria, in quanto “l’espressione “in particolare” contenuta nell’arì. 4 relativa alla c.d. “ipotesi soggettiva” di tutela surplace non esplicita un ulteriore requisito di fattispecie e non deve essere interpretata quindi come un “se” o un “quando”, ma rappresenta una indicazione esemplOcativa di un caso emblematico, sì da equivalere a “soprattutto, specificamente, segnatamente””; alla stregua del principio così espresso si è così affermato che il giudicante non poteva limitarsi a considerare l’orientamento sessuale del ricorrente “nella prospettiva della sua attitudine a convalidare indiziariamente il suo racconto sulle vicende che lo avevano indotto ad allontanarsi dalla Nigeria, ma doveva porsi il problema dell’attuale orientamento omosessuale del richiedente asilo e della natura strumentale o meno dell’adesione all’associazione Ga. Ga e valutare conseguentemente, alla luce di informazioni aggiornate tratte da autorevoli fonti, la sussistenza o meno di un rischio che il richiedente potrebbe correre per tale motivo in caso di rimpatrio” (Cass. 38364/2021).

7.7. Pertanto, la partecipazione del ricorrente all’attività dell’associazione (OMISSIS) (Arcigay) di Perugia è in ultima analisi rilevante ai fini della valutazione delle possibili conseguenze del rimpatrio e del riconoscimento dello status di rifugiato surplace.

8. Il terzo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007 artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 ed in particolare al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lett. a, b, e c, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e dell’art. 8, comma 3”, per aver il tribunale, con riguardo alla violazione delle norme relative al riconoscimento della protezione sussidiaria, valutato la situazione della Nigeria esclusivamente rispetto alla presenza di (OMISSIS) nella zona del Delta State, omettendo ulteriori valutazioni sulla zona di provenienza del ricorrente.

8.1. La censura è inammissibile, poiché l’allegata presenza di “disordini” causati da altri gruppi armati nella regione del Delta State non è decisiva ai fini della protezione sussidiaria. Le ulteriori doglianze circa la mancata considerazione del trattamento subito dalle persone omosessuali in Nigeria, della normativa penale in materia e delle condizioni detentive presenti nelle carceri nigeriane è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

9. Il quarto mezzo lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5, al D.Lgs n. 25 del 2008, art. 5, e al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 32, al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 11, art. 28, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5” perché, con riguardo alla protezione umanitaria, il giudice di merito avrebbe omesso di svolgere il necessario giudizio di comparazione tra la situazione del ricorrente in Italia e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Nigeria, anche alla luce della vulnerabilità psicologica documentata dal ricorrente.

9.1. La censura resta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

10. Il decreto impugnato va quindi cassato per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo ed assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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