Sentenza Sentenza n. 6303 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31298-2019 proposto da:

COELDA SOFTWARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 73,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO PRIMERANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope Legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3977/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La soc. CO.LE.DA.Software srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio recuperava le maggiori imposte riferite all’anno 2004 a seguito di una rettifica basata sulla L. n. 427 del 1993, artt. 62 bis e ss. (“Studi di settore”)

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, verificata la regolarità del contraddittorio, contumace l’appellata, accoglieva l’appello ritenendo fondato l’avviso di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha svolto difese depositando controricorso. Con ordinanza depositata in data 30.6.2021 il Collegio disponeva l’acquisizione del fascicolo d’Ufficio.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1 e 2, artt. 16 e 17, della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 14 nonché 327 c.p.c. e del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 38, comma 3; per non avere la CTR rilevato l’inesistenza e/o l’invalidità della notifica dell’atto di appello per le plurime ragioni evidenziate.

2 Il motivo è fondato secondo le seguenti considerazioni.

2.1 Come si evince dall’esame della busta e dall’avviso di ricevimento riprodotti in fotocopia nel ricorso e dall’acquisito fascicolo d’ufficio relativo ai giudizi di merito, l’atto di appello risulta notificato, a mezzo del servizio postale, con le forme previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 (assenza del destinatario), all’indirizzo del Dott. G.U. dove il contribuente con l’originario ricorso aveva eletto domicilio.

2.2 Il procedimento notificatorio eseguito con il rito della cosiddetta “irreperibilità relativa” non può tuttavia ritenersi perfezionato in quanto, se è documentata la spedizione della raccomandata informativa (CAD), non è stato depositato l’avviso di ricevimento di tale raccomandata.

2.3 E ciò alla stregua del recente autorevole arresto delle Sezioni Unite (cfr. Cass. nr 10012/2021) che ha affermato il seguente principio “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d.CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

2.5 Ne’ l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento può ritenersi sanata dal rinnovo della notifica effettuata con le forme del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3 presso la Segreteria della Commissione Tributaria, in quanto, in assenza di notizie circa l’esito della spedizione della raccomandata informativa, il nuovo tentativo avrebbe dovuto essere effettuato presso il domicilio eletto dalla contribuente e non presso la Segreteria della Commissione.

2.6 La mancata produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, anche in considerazione della ripresa delle operazioni di notifica, sia pur con modalità non corrette, si traduce in una invalidità e non in una inesistenza del procedimento notificatorio che determina la nullità del procedimento di secondo grado e della conseguente sentenza.

2.7 L’accoglimento di tale profilo assorbe gli altri motivi di invalidità della notifica che, come quello sopra evidenziato, comportano la nullità e non l’inesistenza dell’atto partecipativo.

2.7 Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice di pari grado; dinanzi al quale, essendo l’atto d’impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 27139 del 2006, 6220 del 2007 e 19563 del 2014, in motiv.).

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

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