Sentenza Sentenza n. 4302 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017), n. 4302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15212/2016 proposto da:
M.I., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALDO NOBILI AMBROSINI;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di BRISCIA, depositata il
09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
M.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, emesso in data 9.5.16 dal Giudice di Pace di Brescia della impugnazione proposta avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto della stessa città emesso l’11.3.16.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno degli intimati e controinteressati.
Il provvedimento è inammissibile sotto l’ulteriore profilo che è sottoscritto unicamente dalla parte.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017