Sentenza Sentenza n. 22368 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. II, 26/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24803/2012 proposto da:

D.L.A. (OMISSIS), V.C., V.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZZA A. MANCINI 4-B,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FASANO, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO G MELLA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.P. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRANCHINA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2506/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 2506 del 10 settembre 2011 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da V.S., V.C. e D.L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 371 del 27/10/2007 che, in accoglimento della domanda proposta da T.A., e rigettando la domanda riconvenzionale delle appellanti, aveva condannato queste ultime al pagamento della somma di Lire 45.000.000, di cui Lire 30.000.000 a titolo di restituzione del doppio della caparra, e Lire 15.000.000 quale restituzione dell’acconto versato, dichiarando risolto per colpa delle convenute il contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso dalle parti in data 30/4/2004.

Osservava la sentenza che era pacifica la conclusione del preliminare che vedeva le appellanti nella qualità di parte promittente venditrice, contratto che prevedeva che parte del prezzo, nella misura pari a Lire 100.000.000 sarebbe stata versata “alla firma del rogito notarile, tramite finanziamento che parte promissaria acquirente richiederà a società finanziarie o a banche alle condizioni che le società o le banche definiranno”.

Le appellanti però in occasione dei due incontri avvenuti per la stipula del definitivo si erano però rifiutate di sottoscrivere il contratto, dolendosi che il saldo del prezzo sarebbe stato accreditato dalla banca solo dopo 10 giorni dalla sottoscrizione del definitivo, e quindi, ad avviso delle appellanti, non contestualmente, come invece previsto nel preliminare.

Secondo il Tribunale tale comportamento era da reputarsi contrario alla buona fede contrattuale, con valutazione che i giudici di appello ritenevano condivisibile.

Ed, infatti i testi escussi, ed in particolare il funzionario della banca mutuante, aveva confermato che l’accredito della somma, come da prassi, sarebbe avvenuta in favore delle venditrici una volta che il notaio rogante avesse trasmesso la nota d’iscrizione ipotecaria e la copia in forma esecutiva del contratto di mutuo, laddove alle ricorrenti sarebbe stato consegnato un ordine irrevocabile di bonifico, sottoscritto dall’acquirente e con timbro e firma della banca per accettazione.

Lo stesso notaio, sentito in qualità di teste, aveva confermato che si era resa anche disponibile a fungere da garante del deposito delle somme e che il T. aveva dichiarato che avrebbe ricevuto in consegna le chiavi dell’immobile solo all’atto del versamento della somma mutuata da parte dell’istituto di credito.

Da tali elementi, la sentenza d’appello riteneva che fosse possibile ravvisare la mancanza di giustificazione del rifiuto opposto dalle appellanti alla luce del canone di cui all’art. 1375 c.c., dovendosi condividere la valutazione del giudice di prime cure, secondo cui le modalità di erogazione della somma mutuata non avrebbero determinato rischio alcuno per la parte venditrice.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono V.S., V.C. e D.L.A. sulla base di due motivi. T.A. resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., ritenendosi non corretta la valutazione dei giudici di merito circa la contrarietà della condotta delle ricorrenti a tale prescrizione.

Le modalità di corresponsione del prezzo non consentivano di accedere ad un versamento differito di svariati giorni rispetto alla stipula del definitivo, con il conseguente rischio anche di un’insolvenza dell’istituto mutuante, dovendosi quindi ritenere conforme al contenuto del contratto il rifiuto opposto alla stipula dell’atto di vendita.

Il secondo motivo lamenta invece l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Si sostiene che dalle prove raccolte emerge che il T. non aveva la disponibilità delle somme necessarie per il saldo del prezzo alla data del definitivo, mancando la prova del rilascio degli assegni circolari con i quali provvedere al pagamento. Nemmeno attendibile appariva la deposizione del notaio incaricato del rogito, emergendo varie imprecisioni nel suo racconto, configurandosi la prova dell’inadempimento del T. alla luce delle sue stesse dichiarazioni rese in giudizio ed in una missiva spedita nelle more tra i due incontri fissati per la stipula dell’atto.

Ne consegue che una più attenta valutazione delle risultanze istruttorie non poteva che condurre ad affermare la responsabilità del resistente.

3. Del tutto preliminare ed assorbente risulta, ad avviso del Collegio, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., in relazione alla intervenuta notifica della sentenza impugnata al difensore delle ricorrenti in grado di appello, avv. Daniela D’Emilio, in data 3/10/2011 presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Milano, notifica in relazione alla quale, il ricorso, notificato in data 30/10/2012 risulta evidentemente tardivo.

A nulla rileva in senso contrario la circostanza che la copia della sentenza d’appello notificata, come detto, al difensore delle ricorrenti in quel grado, fosse stata rilasciata in forma esecutiva, avendo questa Corte in più occasioni affermato il principio per il quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6 della CEDU e con l’art. 111 Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo (Cass. n. 14393/2012; Cass. n. 24214/2013; Cass. n. 2950/2015).

Nè appare censurabile la decisione di procedere alla notifica della sentenza al difensore presso la Cancelleria del giudice di appello.

In tal senso si è infatti affermato che (Cass. n. 23662/2015) in tema di appello, poichè il difensore “extra districtum” deve domiciliarsi nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria adita, l’elezione di domicilio in un Comune diverso, anche se compreso nel distretto, comporta l’applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82,comma 2, sicchè la notificazione della sentenza presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario adito è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello nei confronti del notificante e, in ipotesi di litisconsorzio necessario anche processuale, delle altre parti, che sono così tutte legittimate ad eccepire l’avvenuto decorso del termine per l’impugnazione.

Trattasi peraltro della piana applicazione di principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20845/2007, in relazione alla notifica effettuata al difensore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale, e che appaiono quindi estensibili, come appunto fatto nel precedente citato, anche al caso in cui il procuratore pur esercente nel distretto, risulti però essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello.

In tal senso deve richiamarsi quanto affermato da Cass. S.U. n. 10143/2012, secondo cui il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima.

Nel caso di specie, emerge che le ricorrenti erano assistite in appello dell’avv. Daniela D’Emilio, alla quale è stata appunto indirizzata la notifica della sentenza oggi gravata, che però aveva eletto domicilio, in violazione del menzionato art. 82, in Busto Arsizio e non già in Milano.

Ne consegue che la notifica effettuata presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Milano è legittima, e che a nulla rileva la circostanza che sia stata fatta in unica copia, ancorchè la detta procuratrice difendesse più parti, dovendosi ritenere applicabili i principi espressi da Cass. S.U. n. 29290/2008 (relativamente ai giudizi già pendenti alla data del 4 luglio 2009, e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, agli artt. 285 e 330 c.p.c.), secondo cui, in relazione al procuratore costituito per più parti, è valida la notifica effettuata mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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