Sentenza Sentenza n. 22008 del 21/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 22008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. nazzicone Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15086-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, n.

50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO VIGLIONE;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUCA FERRETTI;

– controricorrente –

e contro

M.S., quale curatore speciale della minore R.R.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, R.G. 180/2015,

depositato il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 7 aprile 2015, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo di R.A. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia R.. Ad avviso della Corte, il comportamento del R. aveva ricadute pregiudizievoli sulla minore, la quale soffriva di un ritardo nello sviluppo psichico, come emergeva dalla c.t.u.: egli, infatti, aveva un carattere violento e impositivo; aveva posto in essere condotte persecutorie nei confronti della moglie, C.M., ed era stato rinviato a giudizio per il reato di atti persecutori; aveva, infine, negli strumenti informatici di propria disponibilità, materiale ed immagini di contenuto pedopornografico.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione; la C. si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di “norma di diritto”, imputandosi alla Corte d’appello di avere errato nel rimarcare il profilo psichiatrico del R. (descritto come un soggetto “inquietante” e pericoloso), senza tenere conto del fatto che, per le accuse di detenzione di immagini pedopornografico, la Procura della Repubblica di Napoli non aveva avanzato richiesta di rinvio a giudizio.

Il motivo è inammissibile. Infatti, oltre che generico quanto alla doglianza di violazione di norme di diritto imprecisate, non coglie la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale tiene conto, non solo, della personalità del R., ma anche dell’ambiente familiare e, soprattutto, dell’interesse della minore, nell’ambito di una valutazione globale e ragionevolmente argomentata dei fatti di causa. Esso si risolve in una inammissibile richiesta di riesame nel merito delle risultanze processuali, non costituendo il controllo di legittimità un’occasione per accedere ad un terzo grado ove far valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

Il secondo motivo denuncia la nullità del decreto, ai sensi degli artt. 161 e 132 c.p.c., essendo il decreto impugnato stato firmato solo dal presidente del Collegio e non anche dal giudice relatore.

Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui laddove il provvedimento decisorio (quando il giudice è collegiale) sia emesso in forma di decreto, è necessaria la sola firma del presidente del collegio e non anche del relatore, a norma dell’art. 135 c.p.c., comma 4, (ex plurimis: Cass. n. 19722/2015, in materia fallimentare; n. 21952/2014, in materia di opposizione al decreto irrogativo di sanzioni bancarie; Cass. n. 2134/2010, in materia di ragionevole durata del processo; n. 2381/2000, in materia di revisione della sentenza di divorzio).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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