Sentenza Sentenza Corte di appello n. 5935 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26568-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3628/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 14/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. in causa su avvisi di accertamento ai fini Irpef degli anni 2002 e 2003, emessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nei confronti di A.A., valorizzando come elemento di contenuto induttivo, in particolare, l’acquisto di azioni per Euro 337.500,00 effettuato dalla A. il 28 giugno 2006, a fronte della omissione di dichiarazione per l’anno 2002 e di una dichiarazione di reddito pari a zero per l’anno 2003, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha, per quanto ancora interessa, dichiarato gli avvisi illegittimi ritenendo non potersi dare rilievo all’acquisto di azioni nell’anno del 2006 in quanto “evento sintomatico di maggior reddito relativo ad annualità diversa dalle due cui inerisce l’avviso di accertamento, insuscettibile di essere valutato a ritroso”;
2. avverso tale sentenza l’Agenzia ricorre violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.
3. la contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è fondato.
Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, stabiliva nella versione applicabile ratione temporis (ossia testo antecedente alla modifica apportata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, conv. in L. n. 122 del 2010) che: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall’art. 39, precedenti commi, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta”.
Il successivo comma 5, stabiliva che “Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti”;
2. la CTR, con l’escludere la rilevanza “a ritroso” rispetto agli anni d’imposta 2002 e 2003, è andata in contrasto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5;
3.il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame oltre che per la liquidazione delle spese del processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, oltre che per le spese, alla commissione regionale della Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022