Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9998 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 9998 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

S e ti1E 141 ‘)
sul ricorso proposto da:
POGGI MIRKO N. IL 04/08/1983
avverso la sentenza n. 4984/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

V
,

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 9 gennaio 2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato
la sentenza del Gip del Tribunale di Roma del 13 gennaio 2010, resa all’esito di giudizio
abbreviato, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione ed
euro 2000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990.

cassazione, lamentando l’eccessività della pena in relazione al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La sentenza deve essere annullata limitatamente alla pena, pur in presenza
di una doglianza difensiva inammissibile, perché del tutto generica sul punto.
La detenzione e lo spaccio di stupefacenti da parte dell’imputato sono stati
ricondotti all’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990. Tale fattispecie – che costituisce reato autonomo – è punita, in forza della più
favorevole disciplina attualmente vigente, introdotta dall’art. 1, comma 24-ter, lettera
a), del d.l. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, con
le pene massime di quattro anni di reclusione ed euro 10.329,00 di multa.
Non vi è dubbio che la pena irrogata dalla Corte d’appello per la fattispecie di cui
al richiamato comma 5 non sia tecnicamente illegale, perché non superiore ai nuovi
massimi edittali. Nondimeno, qualora la pena sia determinata in una misura che si
discosta dai nuovi limiti minimi edittali, deve ritenersi ragionevolmente ipotizzabile
l’irrogazione di una sanzione ad essa inferiore proprio sulla base di tali limiti; con la
conseguenza che deve farsi richiamo all’orientamento – affermato dalla più recente
giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in presenza di un mutamento della cornice
edittale, deve farsi luogo ad annullamento della sentenza in punto di determinazione
della pena, qualora dalla motivazione emerga con sufficiente chiarezza che il giudice ha
utilizzato i parametri edittali antecedenti a tale mutamento e la motivazione stessa non
possa, dunque, essere ritenuta adeguata quanto ai nuovi parametri (ex plurimis, sez.
4, 21 ottobre 2014, n. 47020, rv. 260672; sez. 4, 16 ottobre 2014, n. 47750, rv.
260671). Deve altresì richiamarsi il principio secondo cui, in tema di successione di leggi
nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più
favorevole trattamento sanzionatorio per l’imputato, anche in presenza di un ricorso
inammissibile, disponendo, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., l’annullamento sul

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius
(sez. un., 26 giugno 2015, n. 46653).
4. – Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente
alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma,
perché proceda a nuovo giudizio sul punto, facendo applicazione dei principi sopra
enunciati. Il ricorso deve essere nel resto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il
resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con

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