Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9997 del 27/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 9997 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

sul ricorso proposto da:
GRIMALDI VINCENZO N. IL 05/05/1967
avverso la sentenza n. 1870/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 5 ottobre 2011, con la quale
l’imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla
pena di otto mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato dì cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

responsabilità penale, nonché l’eccessività della pena, alla luce dei nuovi, più favorevoli,
limiti edittali vigenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La sentenza deve essere annullata limitatamente alla pena.
Del tutto generiche risultano le doglianze difensive relative alla responsabilità
penale, che è stata ampiamente accertata, con conforme valutazione dei giudici di primo
e secondo grado, laddove si evidenzia che l’imputato è stato colto per strada, mentre
tentava di liberarsi dell’involucro contenente lo stupefacente, in quantità ben superiore
a quella necessaria ad un’eventuale uso personale, e non essendovi prova del suo stato
di tossicodipendenza, neanche compiutamente prospettato dalla difesa (che ha fatto
riferimento a un consumo solo sporadico).
La detenzione di stupefacenti da parte dell’imputato è stata ricondotta all’ipotesi
di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Tale fattispecie
– che costituisce reato autonomo – è punita, in forza della più favorevole disciplina
attualmente vigente, introdotta dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del d.l. n. 36 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, con le pene massime di
quattro anni di reclusione ed euro 10.329,00 di multa.
Non vi è dubbio che la pena irrogata dalla Corte d’appello per la fattispecie di cui
al richiamato comma 5 non sia tecnicamente illegale, perché non superiore ai nuovi
massimi edittali. Nondimeno, qualora la pena sia determinata in una misura che si
discosta dai nuovi limiti minimi edittali, deve ritenersi ragionevolmente ipotizzabile
l’irrogazione di una sanzione ad essa inferiore proprio sulla base di tali limiti; con la
conseguenza che deve farsi richiamo all’orientamento – affermato dalla più recente
giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in presenza di un mutamento della cornice
edittale, deve farsi luogo ad annullamento della sentenza in punto di determinazione
della pena, qualora dalla motivazione emerga con sufficiente chiarezza che il giudice ha
utilizzato i parametri edittali antecedenti a tale mutamento e la motivazione stessa non

cassazione, lamentando, in primo luogo, vizi della motivazione in ordine alla

possa, dunque, essere ritenuta adeguata quanto ai nuovi parametri (ex plurimis, sez.
4, 21 ottobre 2014, n. 47020, rv. 260672; sez. 4, 16 ottobre 2014, n. 47750, rv.
260671). Deve altresì richiamarsi il principio secondo cui, in tema di successione di leggi
nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più
favorevole trattamento sanzionatorio per l’imputato, anche in presenza di un ricorso
inammissibile, disponendo, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., l’annullamento sul
punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in me/ius

4. – Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente
alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma,
perché proceda a nuovo giudizio sul punto, facendo applicazione dei principi sopra
enunciati. Il ricorso deve essere nel resto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il
resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

(sez. un., 26 giugno 2015, n. 46653).

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