Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9996 del 27/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9996 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRY MAMADOU MOUSTAFA N. IL 25/03/1990
avverso la sentenza n. 1067/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 21 maggio 2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato
la sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2013, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R.
n. 309 del 1990, spaccio di cocaina; con la recidiva infraquinquennale.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

riconoscimento delle attenuanti generiche. Non si sarebbero considerate, in particolare,
la giovane età dell’imputato, le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dallo
stesso e, comunque, la scarsa quantità della sostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza formulata in modo
non specifico. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la
motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a mere asserzioni circa la
modestia del fatto, l’età dell’imputato e il suo buon comportamento processuale.
In ogni caso, la la sentenza risulta coerentemente e correttamente motivata,
perché evidenzia l’assoluta mancanza dell’indicazione di specifici elementi positivi di
giudizio da parte dell’imputato, nonché la totale irrilevanza della confessione resa dallo
stesso, che è consistita semplicemente nell’ammettere l’evidenza, essendo stato egli
colto nella flagranza della cessione della stupefacente. Quanto all’entità del fatto, la
stessa è già stata presa in considerazione con il riconoscimento dell’ipotesi di minore
gravità di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. E ciò, in relazione a un
soggetto che, nonostante la giovane età, è già gravato da un precedente specifico.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato

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