Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9995 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9995 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENERELLA ALESSANDRINA N. IL 19/09/1951
avverso la sentenza n. 336/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CARINOLA, del
14/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/1/2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione distaccata di Carinola, condannava Menerella Alessandrina alla pena di
euro 80,00 di ammenda, previa concessione delle attenuanti generiche, per il
reato di cui all’art. 650 cod. pen., contestato per non avere osservato
un’ordinanza del Sindaco del Comune di Mondragone emessa per ragioni di
igiene.

dell’imputata, in stato di abbandono, nonché delle aree di pertinenza ed il
ripristino della chiusura della strada pubblica. Un teste di polizia giudiziaria aveva
constatato l’inadempimento tempestivo.

2. Proponeva appello il difensore di Menerella Alessandrina, deducendo che
l’imputata doveva essere assolta perché il fatto non costituisce reato, attesa
l’insussistenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini, tali da giustificare un
provvedimento contingibile ed urgente del Sindaco.
L’appellante deduceva, altresì, il difetto dell’elemento soggettivo del reato,
atteso che l’imputata si era prontamente ed utilmente attivata per adempiere a
quanto contenuto nell’ordinanza; chiedeva, infine, la riduzione al minimo della
pena.

3. L’appello è stato trasmesso a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

L’imputata deduce che l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato
l’insussistenza delle condizioni per l’emanazione dell’ordinanza contingibile ed
urgente da parte del Sindaco di Mondragone, ma si tratta di deduzione generica
che nemmeno prende in esame la motivazione in senso opposto della sentenza
impugnata, basata sulla testimonianza dell’operatore di Polizia Municipale che si
era occupato della vicenda ed aveva eseguito diversi accessi ai luoghi interessati.

Altrettanto generico è il motivo concernente la mancanza dell’elemento
soggettivo del reato che – si deve ricordare – è punibile anche a titolo di colpa:
l’appellante non deduce nemmeno che l’adempimento tardivo e parziale di cui dà
atto il Giudice sia stato inevitabile per l’impossibilità oggettiva di adempiere

2

Il Sindaco aveva ordinato la pulizia radicale di un fabbricato di proprietà

prontamente.

Il motivo attinente alla pena, infine, è del tutto generico.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

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