Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9994 del 22/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9994 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO MASSIMILIANO N. IL 17/08/1983
avverso la sentenza n. 6362/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 22/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9/12/2010, confermava la
sentenza del Tribunale di Napoli di condanna di Massimiliano Esposito alla pena
di mesi due di arresto ed euro 100,00 di ammenda, con pena sospesa e non
menzione della condanna, per il reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975,
contestato a seguito del rinvenimento nel bagagliaio dell’autovettura condotta
dall’imputato di un manganello.
Secondo la Corte, era certa la consapevolezza dell’imputato della presenza
esclusa l’attenuante della lieve entità del fatto sulla base delle dimensioni del
manganello; la pena veniva ritenuta adeguata all’oggettiva gravità del fatto.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Massimiliano Esposito, deducendo
erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente non era a conoscenza della presenza del manganello nel
bagagliaio dell’autovettura e per questo motivo non aveva saputo dare alcuna
spiegazione agli operanti; poiché non era stata nemmeno accertata la proprietà
dell’autovettura, non si poteva escludere che il ricorrente ignorasse la presenza
dello strumento.
Il ricorrente, inoltre, esprime l’opinione che all’Esposito potessero essere
concesse le attenuanti generiche nella massima estensione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.
In primo luogo il ricorrente non deduce nemmeno la manifesta illogicità della
motivazione o la sua contraddittorietà con atti del processo, ma si limita a
sostenere che la consapevolezza dell’Esposito della presenza del manganello nel
bagagliaio dell’autovettura che stava guidando non era certa: ma la Corte
territoriale motiva in ordine a tale consapevolezza, richiamando l’agitazione
mostrata dall’imputato al momento del controllo e la sua incapacità non solo di
fornire giustificazioni in ordine alla presenza del manganello, ma anche di
indicare elementi che sostenessero la versione della sua ignoranza.
Analogo vizio del ricorso si ravvisa quanto al motivo concernente le
attenuanti generiche: il ricorrente esprime l’opinione che la circostanza avrebbe
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del manganello, oggetto che rientra negli strumenti atti ad offendere; veniva
dovuto essere concessa nella massima estensione, ma non deduce nemmeno la
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Cost. n. 186 del 2000).