Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9993 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9993 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA GIUSEPPE N. IL 27/12/1977
avverso la sentenza n. 10466/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma,
emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato
era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per
il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, così
diversamente qualificata l’originaria imputazione in relazione al delitto di cui all’art. 171-

ter, comma due, lettera a), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’inosservanza della disposizione incriminatrice, nonché la
mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la
determinazione della pena, sul rilievo che all’imputato sarebbe stata applicata la pena
prevista per la fattispecie aggravata di cui al comma 2 dell’art. 171-ter della legge n.
633 del 1941, in conseguenza del numero considerevole dei supporti sequestrati. Non
si sarebbe considerato che il legislatore aveva attribuito rilevanza al numero di supporti
che supera le 50 unità nel comma 2 richiamato, cosicché la quantità dei supporti non
avrebbe potuto essere presa in considerazione al di fuori di tale ipotesi aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – che non contesta il fatto sotto
nessun profilo – il numero dei supporti abusivamente riprodotti e detenuti per la vendita
può essere preso in considerazione dal giudice ai fini della determinazione della pena,
pur in mancanza della contestazione della circostanza aggravante dì cui alla lettera

a)

del comma 2 dell’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. Tale circostanza aggravante
si riferisce, infatti, alla fattispecie – diversa da quella qui in esame – della “vendita” e
non della semplice “detenzione per la vendita” di supporti abusivamente riprodotti, con
la conseguenza che il numero dei supporti assume rilevanza anche in tale seconda
fattispecie, seppure solo ai fini dell’individuazione della gravità del reato e del danno
provocato, per la determinazione della pena. Né i limiti edittali risultano comunque
violati, perché la pena-base sulla quale è stata operata la diminuzione per il rito è di un
anno di reclusione e € 3000,00 di multa; misura prossima al minimo previsto dall’art.

171-ter, comma 1.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

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