Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 999 del 18/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 999 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROMBETTA VINCENZO N. IL 08/09/1959
avverso la sentenza n. 975/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
Data Udienza: 18/07/2014
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di TROMBETTA Vincenzo
alla pena di anni tre di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta
documentale;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando carenza di motivazione in ordine al confermato giudizio
di colpevolezza e, in secondo luogo, al confermato diniego delle attenuanti
CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza, la proposta doglianza,
basata unicamente sul richiamo al fatto che l’impresa fallita aveva trasferito
all’estero la propria residenza, appare caratterizzata da evidente ed assoluta
genericità, non confrontandosi essa minimamente con la specifica e puntuale
motivazione che, a confutazione dell’analoga doglianza proposta nei motivi
d’appello, risulta fornita nell’impugnata sentenza, ove si pone in luce, in particolare,
come l’obbligo di tenuta delle scritture contabili venga meno solo con la
cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese e come il trasferimento
all’estero nessuna incidenza potesse avere sull’obbligo in questione e quindi sul
giudizio di penale responsabilità dell’imputato, atteso che costui non aveva mai
provveduto a mettere a disposizione della curatela, come avrebbe dovuto, la
documentazione in parola;
b) con riguardo al confermato diniego delle attenuanti generiche, vale osservare
che, secondo il noto orientamento di questa Corte, quale espresso, ad esempio, da
Cass. I, 22 settembre — 2 novembre 1993 n. 3529, Stelitano ed altro, RV 195339, il
«
riconoscimento delle attenuanti generiche, lungi dal costituire un diritto
dell’imputato in assenza di particolari condizioni ostative, richiede, al contrario, la
presenza di specifici elementi di segno positivo, in mancanza dei quali il diniego di
dette attenuanti deve quindi ritenersi, di per sé, giustificato, di tal che, nel caso di
specie, non risultando, dalla lettura del ricorso, neppure che fosse stata prospettata
alla corte di merito l’esistenza di taluno dei detti elementi, non sarebbe stato
neppure necessario giustificare la ritenuta non concedibilità delle attenuanti in
parola (come invece ha fatto la corte d’appello), con il richiamo alla riscontrata
presenza, a carico dell’imputato, di una precedente condanna per danneggiamento
generiche;
e appropriazione indebita; richiamo, questo, del quale, quindi, invano si lamenta, nel
ricorso, la pretesa insufficienza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014
L’estensore
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle