Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 999 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 999 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIA PJETER N. IL 27/05/1981
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
30/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~ le conclusioni del PG Dott.dzeogki- ,=.
07n-t2f/Pd-fc.,/e-P
CA2 )bk 2h, 40 e’avvrtkAiligAr;

lerzo Kredi1/2962,

Udit i difensor Av\-F.;

i

Data Udienza: 17/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. In data 30/11/2012 la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’istanza di
equa riparazione per ingiusta detenzione formulata da Alia Pjeter in relazione alla
custodia cautelare sofferta dal 12/11/2010 al 22/12/2011 nel corso di un
procedimento in cui gli venivano contestati numerosi reati di furto in abitazione
in concorso con tale Marku Gjin. In particolare, secondo quanto si legge
nell’ordinanza impugnata, Alia Pjeter era rimasto coinvolto nelle indagini perché
da tabulati acquisiti a seguito dell’arresto in flagranza del Marku e dall’analisi

che in occasione di numerosi furti vi erano stati contatti tra l’utenza del Marku e
quella, formalmente intestata a tale Klirim Laci, che gli inquirenti avevano
attribuito all’Alla in quanto nella rubrica telefonica del Marku tale numero era
indicato sotto il nome Pietri, l’utenza impegnava frequentemente la cella di
Castelli Calepio ove l’Alla dimorava e tale utenza era spesso in contatto con altre
pacificamente utilizzate dalla moglie e dal fratello di Alla. Relativamente ad uno
dei furti, poi, l’utenza del Marku era risultata in contatto con altra intestata
all’Alia.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che Alia Pjeter avesse concorso con grave
colpa a dare causa all’applicazione o quantomeno al mantenimento della misura
cautelare nei suoi confronti sul presupposto che si fosse avvalso in sede di
interrogatorio di garanzia della facoltà di non rispondere, omettendo di
rappresentare all’autorità procedente circostanze che certamente avrebbero
consentito alla stessa di avvedersi del sensibile indebolimento del quadro
indiziario a suo carico e in particolare: a) di rappresentare che il telefono con
numero finale 901 non era nella sua disponibilità; b) di chiarire che egli non
utilizzava l’abitazione di Castelli Calepio, di cui pure aveva la disponibilità; c) di
fornire una spiegazione circa il fatto che l’utenza che aveva avuto ripetuto
contatto con quella del Marku Gjin in corrispondenza territoriale cronologica con
il furto, pur essendo a lui intestata, era utilizzata da diversa persona.
3.

Ricorre per cassazione Alia Pjeter deducendo erronea applicazione

dell’art.314 cod.proc.pen., nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della
motivazione. L’ordinanza impugnata lo ha rimproverato di aver taciuto
circostanze di fatto a sè favorevoli con motivazione che non è rispettosa
dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la facoltà
dell’indagato di essere reticente costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa
e non può essere posta da sola a fondamento della colpa grave. L’errore di diritto
in cui è incorsa l’ordinanza impugnata, si assume, è quello di avere ritenuto
sufficiente la mancata allegazione di circostanze di fatto favorevoli per integrare
la colpa grave, mentre era invece necessaria la sussistenza di altri elementi, del
2

della rubrica telefonica sequestratagli e del relativo traffico telefonico era emerso

tutto insussistenti e comunque non individuati nell’ordinanza impugnata. La
motivazione, sostiene il ricorrente, sarebbe comunque illogica in quanto, con
riguardo alla prima circostanza che lo stesso avrebbe dovuto rappresentare, si
tratta solo di una circostanza che avrebbe dovuto negare, con riferimento alla
seconda circostanza, si tratta di circostanza già nota agli inquirenti, come risulta
dalla sentenza di assoluzione, mentre con riguardo alla terza circostanza, si
tratta di argomento che non avrebbe chiarito alcunché, in quanto l’utenza
cellulare era effettivamente nella disponibilità di Alla Pjeter.

concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
2. Secondo principi ripetutamente affermati da questa Corte e consolidati in
una recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali (Sez. U, n.32383 del
27/05/2010, D’Ambrosio, Rv.24774), il giudice di merito deve, in modo
autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione,
con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti sia anteriori che
successivi alla perdita della libertà personale connotati da eclatante,
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi e regolamenti,
fondando la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi che consentano di
stabilire con valutazione ex ante se la condotta tenuta dal richiedente abbia
ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa
apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di causa ed effetto.
3.

Con riguardo ai comportamenti anteriori alla perdita della libertà

personale, il provvedimento impugnato si segnala per la totale omissione di
motivazione, avendo tralasciato la Corte territoriale di enunciare le condotte
dell’istante, accertate o non smentite nella sentenza di assoluzione, che
avrebbero dato causa all’applicazione della misura cautelare, limitandosi ad
elencare nella premessa gli elementi indiziari che avevano dato origine
all’ordinanza di custodia cautelare senza confrontarli con i fatti accertati o non
smentiti nella sentenza assolutoria.
4.

Con riguardo, poi, al comportamento tenuto dal ricorrente

successivamente al momento in cui è venuto a conoscenza del procedimento
penale, l’ordinanza impugnata risulta illogica e carente:
a) per aver affermato che il ricorrente avrebbe potuto fornire all’autorità
procedente chiarimenti in merito all’utenza con numero finale ‘901’, senza

3

4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Francesco Salzano, ha

preliminarmente valutare se tale indizio fosse riconducibile ad un comportamento
colposo dell’indagato;
b) per aver affermato che Alia Pjeter fosse conduttore di un’abitazione nei
cui pressi era localizzato l’utilizzatore dell’utenza in contatto con il Marku ed
avrebbe dovuto rappresentare all’autorità procedente di non utilizzare tale
immobile, pur indicando la stessa Corte che tale abitazione era risultata già
all’epoca dell’arresto in stato di abbandono e disabitata da tempo.
5. L’illogicità e l’incompletezza della motivazione sono tali da non consentire

sussistenza di una condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla equa
riparazione. Il provvedimento impugnato, in altre parole, tace su elementi
istruttori che avrebbero potuto incidere sul giudizio, scardinando l’intero impianto
motivazionale.
6. La fondatezza del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento
impugnato, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo
esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, cui

h rz‹;
p esente giudizio.

tk.
i

rimette il regolamento delle spese e
Così deciso il 17/12/2013

a questa Corte di valutare se il giudice di merito abbia correttamente escluso la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA