Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9988 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9988 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAROLANZA EUGENIO N. IL 01/05/1958
ABBATE ANTONIETTA N. IL 08/04/1958
avverso la sentenza n. 12133/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale ha
applicato agli imputati indicati in epigrafe le pene da questi richieste, per il reato di cui
all’art. 349, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione alla violazione dei sigilli,
commessa dal primo imputato in qualità di custode giudiziario e dalla seconda in qualità
di concorrente, a conoscenza della predetta circostanza, con l’utilizzazione, per

2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione di
contenuto analogo, chiedendone l’annullamento e lamentando la carenza di motivazione
circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ou,N)
3. _4ricors4jinammissibil4:’
I ricorrenti si limitano, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al
provvedimento impugnato, che il giudice non avrebbe fornito alcuna motivazione circa
l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3,
cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo
ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso
tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere
di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29 maggio 2012, n.
36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre 1995, n. 10372;
sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimPnto ex art. 129

l’esercizio dell’attività di parcheggio, di un’area sottoposta a sequestro.

cod. proc. pen. appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama gli atti di causa,
evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a favore degli imputati.
4. — I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

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