Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9987 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9987 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTINI MAURIZIO N. IL 21/09/1972
avverso la sentenza n. 3541/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di
Grosseto, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e cinque
mesi di reclusione, con doppi benefici di legge, per il reato di cui agli artt. 81, secondo
comma, cod. pen., 6, comma 1, 6-bis, comma 1, della legge n. 401 del 1989, per avere,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, violato il divieto di accesso ai luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive a lui imposto dal Questore, assistendo alla

lanciato in campo un fumogeno acceso, creando pericolo per le persone ivi presenti.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione circa la
responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per genericità.
La difesa non evidenzia, neanche in via di mera prospettazione, vizi logici o lacune
motivazionali, e non nuove contestazioni alle deposizioni testimoniali e alle raffigurazioni
fotografiche direttamente estrapolate dalle riprese del circuito di videosorveglianza
dell’interno dello stadio, da cui emerge – secondo una corretta valutazione dei giudici
di primo e secondo grado – la piena responsabilità dell’imputato per entrambe le
violazioni contestate.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

partita amichevole di calcio Roma-Grosseto, e per avere, nel corso di tale partita,

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