Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9986 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9986 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUATTRINI MILA N. IL 03/08/1977
avverso la sentenza n. 5877/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di Velletri, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputata odierna
ricorrente era stata condannata, riconosciuta la continuazione e le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, oltre che per
contravvenzioni urbanistiche, per reati ex art. 349, primo e secondo comma, cod.

apposti su un immobile, proseguendo le attività edilizie abusive sullo stesso. La Corte
d’appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione, quanto ai reati
contravvenzionali, e ha rideterminato la pena in undici mesi di reclusione ed euro
750,00 di multa quanto ai residui delitti ex art. 349 cod. pen.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) la violazione dell’art. 42 cod. pen., nonché vizi della
motivazione inerenti alla mancata considerazione dell’estraneità dell’imputata sia
rispetto ai reati contravvenzionali, sia rispetto alle violazioni di sigilli, sul rilievo che la
stessa sarebbe stata dapprima incinta e poi in stato di depressione e che, comunque,
non era stata sorpresa all’interno dell’immobile all’atto dei sopralluoghi; 2) vizi della
motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti
generiche e le contestate aggravanti ex art. 349, secondo comma, cod. pen., per la
mancata valutazione dell’incensuratezza e delle condizioni di salute dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su rilievi che costituiscono la
mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese in primo e
secondo grado.
3.1. – Quanto al profilo soggettivo della responsabilità penale, la volontà
dell’imputata diretta alla commissione dei reati a lei contestati, ivi compresi quelli per i
quali è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione, emerge con chiarezza dalla
motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale correttamente
valorizza in tale senso i dati rappresentati dalla sua presenza costante sul luogo in cui
venivano perpetrati i reiterati abusi edilizi, nonché dal suo effettivo interesse alla
realizzazione dell’immobile abusivo, a fronte di condizioni fisiche e psichiche che non
erano tali – neanche in via di mera prospettazione – da impedire la sua vigilanza sui
luoghi, in qualità di custode giudiziario.

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pen., per avere, nella sua qualità di proprietaria e custode giudiziario, violato i sigilli

3.2. – Quanto al bilanciamento fra le circostanze – oggetto del secondo motivo
di ricorso – è sufficiente qui rilevare che le condizioni di salute e l’incensuratezza
dell’imputata sono state già ampiamente valorizzate nel ritenere equivalenti le
aggravanti e le attenuanti e che la stessa ricorrente non ha compiutamente contestato
l’elemento della particolare intensità del dolo dimostrata dalla pervicace reiterazione
delle condotte nel tempo.
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento
nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere

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