Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9983 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9983 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRIGHI CLAUDIO N. IL 08/01/1961
avverso la sentenza n. 5758/2011 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Forlì ha – per quanto qui rileva – condannato l’imputato alla
pena dell’ammenda in relazione alla violazione dell’art. 58, terzo comma, del r.d. n. 635
dei 1940, sanzionata dall’art. 221 dei r.d. n. 773 dei 1931, così riqualificata l’originaria
imputazione ex art. 35 dello stesso r.d. n. 773 del 1931.
2.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

all’oblazione a seguito dei mutamento del titolo dei reato, nonché l’erronea valutazione
delle risultanze istruttorie circa la responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da
parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod.
proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex

muli-1s, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000). E non può assumere alcuna
rilevanza la circostanza che il difensore si sia successivamente iscritto all’albo speciale
in data 22 febbraio 2013, perché ciò che conta è, evidentemente, la sua non iscrizione
al momento della presentazione del ricorso.
La rilevata inammissibilità, impedendo in radice la formazione del rapporto
processuale, preclude a questa Corte l’esame dell’intero ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.

2

impugnazione qualificata come appello, lamentando la mancata ammissione

r,’

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

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