Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9982 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9982 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCCIOLO DOMENICO ANTONIO N. IL 28/02/1986
avverso la sentenza n. 907/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Ferrara ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda in
relazione ad una serie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
2.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

impugnazione qualificata come appello, lamentando l’erronea valutazione delle
risultanze istruttorie circa la responsabilità penale, nonché la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da
parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod.
proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex
multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000).
La rilevata inammissibilità, impedendo in radice la formazione del rapporto
processuale, preclude a questa Corte l’esame dell’intero ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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