Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9981 del 13/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9981 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSHA PLATIN N. IL 05/07/1984
SHYTANI ASTRIT N. IL 17/01/1979
FUSHA NIKOLIN N. IL 28/08/1981
avverso la sentenza n. 2712/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Firenze, pronunciandosi all’esito del giudizio di rinvio
scaturito dalla sentenza della Corte costituzionale, sez. 4, 7 febbraio 2013, n. 15876,
ha – per quanto qui rileva – rideterminato in diminuzione le pene per gli imputati Fusha
Platin, Fusha Nikolin, Shytani Astrit, ritenuti responsabili, in concorso anche con altri,
della detenzione di 41,441 kg di eroina, da cui erano ricavabili 18.600 dosi medie,
nonché di 592.580 dosi medie di 6-monoacetilmorfina (art. 73 del d.P.R. n. 309 del

2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione dell’imputato Fusha
Platin, lamentando l’erroneità della motivazione quanto alla pena.
3. – La sentenza è stata impugnata anche degli imputati Fusha Nikolin e Shytani
Astrit, i quali lamentano entrambi il travisamento del fatto, in relazione alla disponibilità
degli appartamenti che sarebbero stati messi a disposizione dei complici.
In relazione alla sola posizione di Shytani, si lamenta, inoltre, il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché non si sarebbe
considerato che egli era mero custode dello stupefacente, preso in carica pochissimi
giorni prima dell’intervento della polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso di Fusha Platin è inammissibile, perché sostanzialmente privo della
compiuta formulazione di motivi di doglianza.
Si deducono, infatti, non meglio precisati “errori di calcolo e nell’applicazione della
pena”, nonché il mancato esame degli atti, senza sottoporre a critica l’articolata
valutazione dei fatti, dell’apporto causale dell’imputato, del contesto nel quale i fatti
stessi sono inseriti, da cui i giudici di secondo grado hanno correttamente preso le mosse
per determinare la pena.
Del pari inammissibili sono i ricorsi di Fusha Nikolin e Shytani Astrit.
Quanto alla prima delle doglianze formulate, è sufficiente qui rilevare che la
responsabilità penale è stata accertata definitivamente, non essendo oggetto del
giudizio di rinvio. Quanto al contributo causale degli imputati e, in particolare di Fusha
Nikolin, la Corte d’appello argomenta compiutamente l’inapplicabilità della circostanza
attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., evidenziando che l’imputato aveva, sulla base
di convergenti indizi, la disponibilità di due appartamenti, che aveva messo a
disposizione del traffico di stupefacenti, realizzando così un contributo non trascurabile,
perché consistito nella messa a disposizione di luoghi non sospetti, per poter svolgere

1990).

con comodità e sicurezza il taglio e il confezionamento della droga e consentirne il
deposito.
Quanto alla seconda doglianza, relativa alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi le stesse sono escluse dall’ambito del
rinvio operato dalla richiamata sentenza di questa Corte n. 15876 del 2013, nella quale,
al punto 7, si era espressamente dichiarato infondato il relativo motivo di ricorso, in
considerazione del ruolo non trascurabile del contributo dato dall’imputato.

della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

5. – I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA