Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9980 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9980 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOIS SERGIO N. IL 30/06/1976
avverso la sentenza n. 20462/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 22/11/2013

*
RG.8063/13-RUOLO N.68

FATTO E DIRITTO
FOIS Sergio impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore la
sentenza del Tribunale di Roma del 17 gennaio 2013, con la quale era stata
applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P.. la pena di
giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di illecita detenzione di n. 4339
congegni micidiali contenenti esplosivi per circa kg. 40.

ritenere colpevole del reato ascrittogli.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dagli atti acquisiti al fascicolo.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice, in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013.

Lamenta motivazione inadeguata circa la sussistenza di elementi idonei a farlo

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