Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9980 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9980 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATINELLA GIUSEPPE N. IL 19/08/1947
avverso la sentenza n. 4351/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di
Marsala, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto
ed euro 8000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b) , 93,
95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per aver effettuato in zona sismica, in mancanza di
permesso di costruire e di avviso all’autorità competente, interventi edilizi consistenti
nell’unificazione tra due vani, nella realizzazione di un servizio igienico con ampliamento

(il 3 giugno 2008).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, deducendo la mancanza della motivazione quanto ai motivi di appello, che
non sarebbero stati presi in considerazione.
In secondo luogo, si lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e la mancata determinazione della pena nella misura minima,
nonché la sua mancata conversione nella libertà controllata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo
generico.
Quanto al primo motivo di doglianza, è sufficiente qui rilevare che il ricorrente
non precisa quali sarebbero i motivi di appello non presi in considerazione, né quale
sarebbe la valenza dell’esame degli stessi ai fini della decisione della Corte di secondo
grado. Del resto, la responsabilità penale è stata ritenuta pacificamente sussistente sulla
base delle deposizioni dei testimoni e della documentazione fotografica acquisita, dalla
quale emergeva che le opere erano ancora in corso di esecuzione ed erano state
proseguite dall’imputato nonostante lo stesso fosse stato già raggiunto da un ordine di
demolizione.
Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte d’appello – senza che vi sia
alcuna sostanziale contestazione sul punto da parte del ricorrente – argomenta
adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione
della pena detentiva con la libertà controllata, nonché la congruità della pena, sulla base
della negativa personalità dell’imputato, desumibile dai suoi precedenti penali, nonché
della pervicacia dimostrata nell’avere lo stesso proseguito e completato le opere abusive
nonostante queste fossero la prosecuzione di precedenti opere abusive per le quali era
stato già impartito un ordine di demolizione.

2

di superficie e nella realizzazione di tettoie in legno e muratura, nonché di un altro vano

.

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E non è ancora maturata la prescrizione dei reati (commessi il 3 giugno 2008), in
presenza di ben due anni, otto mesi e quattordici giorni di sospensione del decorso del
relativo termine quinquennale complessivo, che andrà dunque a scadere il 17 febbraio
2016.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

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