Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 998 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 998 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANIUM NASIR ABBAS KHAN N. IL 01/10/1971
avverso la sentenza n. 4036/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale ANIUM Nasir
Abbas Khan alla pena di anni uno di reclusione per i reati di falso in certificazione
amministrativa ed uso di atti falsi, uniti per continuazione, aventi ad oggetto
permessi di soggiorno e carte d’identità intestate a nomi stranieri;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando come ingiustificata la mancata determinazione della

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, a parte il rilievo che, alla
stregua del noto e consolidato orientamento di questa Corte, quando il giudice
intenda stabilire la misura della pena in misura che, pur se non coincidente con il
minimo edittale, resti comunque compresa nell’ambito della fascia medio —bassa
tra il minimo ed il massimo edittali (come si verifica nella specie) non è tenuto a
fornire al riguardo specifica ed analitica motivazione (ved., per tutte, Cass. II, 26
giugno — 18 settembre 2009 n. 36245, Denaro, RV 245596), vale inoltre osservare
che, nel caso in esame, la corte territoriale ha fornito, sul punto in questione, più
che adeguata motivazione, ponendo in luce, in particolare, a sostegno della ritenuta
gravità del fatto, come due dei documenti contraffatti fossero risultati intestati q
soggetti da ritenere “certamente coinvolti in indagini relative ad ipotesi di
terrorismo internazionale” e ponendo altresì in luce, con riferimento alla condizione
soggettiva dell’imputato, come costui fosse irregolarmente presente nel territorio
dello Stato e svolgesse attività lavorativa utilizzando false generalità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014
L’estensore

pena nel minimo edittale;

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