Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 998 del 17/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 998 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HYSA LINDITA N. IL 01/05/1968
avverso l’ordinanza n. 22/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~ le conclusioni del PG
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tidit i difensor Avv.;
Data Udienza: 17/12/2013
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, Hysa Lindita
avverso l’ordinanza emessa in data 20/11/2012 dalla Corte di Appello di Genova,
con la quale è stata rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione
sofferta dal 10/05/2007 al 5/10/2007, deducendo vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, comma 1, lette) cod.proc.pen.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito.
3.
Il Procuratore Generale in sede, nella persona del dott. Giovanni
d’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Come premesso, il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla parte
richiedente.
4.2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione è inammissibile il ricorso
per Cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la
rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione a norma dell’art.613 cod.proc.pen., giacché l’unica deroga a tale
disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma 1, cod.proc.pen. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione
(Sez. U, ord. n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 219614).
4.3. Più specificamente, è stato altresì affermato che in tale materia il
ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale
della Cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato, a
nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore
iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 13197 del 22/02/2008, Cuomo,
Rv. 239602).
4.4. Il gravame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art.591 lett. a) cod.proc.pen., in quanto proposto da soggetto non
legittimato.
5. Tenuto conto della sentenza 13/06/2000, n.186 della Corte Costituzionale
e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616
c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni
di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 500,00.
P.Q. M .
2
D’Angelo, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende,
Così deciso il 17/12/2013