Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 998 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 998 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HYSA LINDITA N. IL 01/05/1968
avverso l’ordinanza n. 22/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~ le conclusioni del PG
c-PLe_ em 2._ (12 t aErz,to

jfrtr/el& ; e2_

tidit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/12/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, Hysa Lindita
avverso l’ordinanza emessa in data 20/11/2012 dalla Corte di Appello di Genova,
con la quale è stata rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione
sofferta dal 10/05/2007 al 5/10/2007, deducendo vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, comma 1, lette) cod.proc.pen.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito.
3.

Il Procuratore Generale in sede, nella persona del dott. Giovanni

d’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Come premesso, il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla parte
richiedente.
4.2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione è inammissibile il ricorso
per Cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la
rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione a norma dell’art.613 cod.proc.pen., giacché l’unica deroga a tale
disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma 1, cod.proc.pen. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione
(Sez. U, ord. n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 219614).
4.3. Più specificamente, è stato altresì affermato che in tale materia il
ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale
della Cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato, a
nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore
iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 13197 del 22/02/2008, Cuomo,
Rv. 239602).
4.4. Il gravame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art.591 lett. a) cod.proc.pen., in quanto proposto da soggetto non
legittimato.
5. Tenuto conto della sentenza 13/06/2000, n.186 della Corte Costituzionale
e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616
c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni
di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 500,00.
P.Q. M .

2

D’Angelo, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende,

Così deciso il 17/12/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA