Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 998 del 17/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 998 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSTO MARIO ENRICO nato il 05/10/1949 a MONSAMPOLO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 11/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio LIMITATAMENTE AL
TRATTAMENTO SANZIONATORIO E INAMMISSIBILE NEL RESTO
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 17/10/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Ancona
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Ascoli Piceno, decidendo in sede di giudizio

imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per
distrazione in rubrica ascrittogli, in qualità di amministratore di fatto
della “Viva Import-Export s.r.l.”, dichiarata fallita il 25.5.2006, alle pene,
principale ed accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei
danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, lamentando: 1) omessa motivazione in ordine ai motivi di
appello volti ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 114, c.p.; 2) vizio
di motivazione in relazione all’art. 192, c.p.p., in quanto la corte
territoriale non ha valutato adeguatamente il contenuto delle
dichiarazioni rese da Illuminati Ennio, Carradin Pierantonio ed, in
particolare, da Cardinali Vincenzo, quest’ultimo “soggetto interessato”,
che ha patteggiato la pena, poste a fondamento della sua decisione,
rendendo, inoltre, una motivazione contraddittoria e non rispondente
alle risultanze processuali, laddove afferma che le dichiarazioni del
Cardinali in ordine alla gestione di fatto della società fallita, sono state
confermate dall’Illuminati e dallo stesso teste a difesa Corradin
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
4. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso, va ribadito il costante
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare
l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure
articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad
esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma
individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si

abbreviato, in data 9.2.2012, aveva condannato Mario Enrico Esposto,

sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la
precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da
sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n.
35964, rv. 264879).
Del resto proprio l’attribuzione all’Esposto di un ruolo “centrale, se non

corte territoriale abbia implicitamente ritenuto, con logico argomentare,
non applicabile nel caso di specie la circostanza attenuante di cui all’art.
114, co. 1, c.p.
5. Manifestamente inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, in
quanto trattasi di motivo nuovo non dedotto nei motivi di appello, con
cui, inoltre, si propone una mera rivalutazione del compendio probatorio,
non consentita in questa sede di legittimità, senza tacere che, in
violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni, di
cui il ricorrente lamenta la mancanza di un’adeguata valutazione
tribunale, non risultano né trascritte, né allegate integralmente al
ricorso, da ritenere, pertanto, sotto tale profilo, inammissibile anche
perché fondato su motivi generici (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n.
5833).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.10.2017.
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

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determinante” nell’attività distrattiva (cfr. p. 3), rende evidente come la

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