Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9979 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9979 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAUSIC GIANCARLO N. IL 24/09/1954
avverso la sentenza n. 1347/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 22/11/2013

RG.8041/13-RUOLO N.66

FATTO E DIRITTO
PAUSIC Giancarlo impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
la sentenza del 4 ottobre 2012, con la quale la Corte d’appello di Trieste ha
confermato la pena inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Udine per i reati, riuniti
col vincolo della continuazione con attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di una

pistola semiautomatica da ritenere arma clandestina; di illecita

detenzione di 18 proiettili calibro 7.65 e di ingiustificato porto fuori della
propria abitazione di uno storditore elettrico, strumento chiaramente
utilizzabile per l’offesa alle persone.
Deduce due doglianze:
I)-carenza di motivazione circa la mancata concessione in suo favore
dell’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967, tenuto conto della limitata
offensività della condotta ascrittagli, siccome commessa in presenza di 3 agenti
di polizia sotto copertura ed avente ad oggetto una pistola di piccolo calibro;
II)-carenza di motivazione circa la mancata disapplicazione della contestata
recidiva, da lui richiesta in appello, tenuto conto della collaborazione da lui
fornita alle forze di polizia per individuare rilevanti quantitativi di sostanza
stupefacente.
E’ inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso,
avendo la sentenza impugnata indicato i validi motivi per i quali non era
concedibile al ricorrente la chiesta attenuante (la pistola sequestrata era
clandestina, era stata reperita all’estero ed era stata acquisita in vista della
commissione di una rapina).
E’ altresì inammissibile siccome manifestamente infondato il secondo motivo di
ricorso, avendo la sentenza impugnata rilevato come correttamente la contestata
recidiva fosse stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, in
considerazione del pesantissimo certificato penale del ricorrente, gravato di gravi
reati come il sequestro di persone, l’estorsione e l’importazione di sostanze
stupefacenti.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

FQ
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

A

Così deciso il 22 novembre 2013.

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