Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9975 del 22/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9975 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORSARO DOMENICO N. IL 29/11/1962
avverso l’ordinanza n. 3526/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 22/11/2013
RG.7735/13-RUOLO N.60
FATTO E DIRITTO
CORSARO Domenico, detenuto nel carcere di Vibo Valentia, impugna
personalmente innanzi a questa Corte il provvedimento in data 16 gennaio 2013,
con il quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, sull’accordo dele partii, ha
dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al reclamo da lui proposto avverso
un provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti, per essersi egli già
Deduce che ingiustamente gli era stata comminata la sanzione disciplinare
dell’ammonizione, in quanto egli non era stato in grado di svolgere il lavoro di
scopino, siccome allergico a diversi prodotti, compresi i detersivi.
Il ricorso è inammissibile siccome proposto per motivi eccentrici rispetto al
contenuto del provvedimento impugnato e comunque non proponibili nella
presente sede di legittimità, siccome attinenti al merito, atteso che, con essi, il
ricorrente censura la sanzione dell’ammonizione inflittagli, in quanto nessun
illecito disciplinare sarebbe stato da lui commesso.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nonché della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013.
pronunciato sul rapporto disciplinare anzidetto.