Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9972 del 22/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9972 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE IACO ANDREA N. IL 23/03/1971
avverso la sentenza n. 2611/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SANREMO, del 03/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 22/11/2013
RG.7438/13-RUOLO N.49
FATTO E DIRITTO
DE IACO Andrea impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Sanremo in data 3 agosto 2012, con la
quale era stata applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448
c.o.p.. la pena di giustizia, patteggiata fra le parti, per i reati di illecita
detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di minaccia
Lamenta erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta a suo
carico l’aggravante di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) della legge n. 895 del
1967; la medesima doglianza è stata ulteriormente da lui illustrata con memoria
depositata il 21 ottobre 2013.
Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dalle chiare risultanze delle indagini.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, anche con riferimento all’intervenuta valutazione di opposte
circostanze, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice in tema di
determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n. 5777 del
27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del 27/9/1995,
Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999, Messina,
Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013.
aggravata dall’uso di un’arma.