Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9972 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9972 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACEDA GIANFRANCO N. IL 23/06/1940
PINCELLI MARIA ANGELA N. IL 11/12/1946
avverso la sentenza n. 434/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale
di Trento, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale gli imputati erano stati
condannati alla pena di 40 giorni di arresto, sostituiti con euro 10.000,00 di ammenda,
in relazione alla reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 659 cod. pen., per
avere, in concorso fra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quali
gestori di un locale, disturbato il riposo e le occupazioni di numerose persone abitanti

che si protraevano fino a tarda notte (tra 1’8 giugno 2012 e il 6 marzo 2013).
2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente e con unico
atto, ricorsi per cassazione, deducendo l’erronea valutazione degli accertamenti svolti
dai tecnici dell’Agenzia per l’ambiente, nonché dei provvedimenti con i quali il Tribunale
regionale di Giustizia amministrativa di Trento aveva annullato il provvedimento dì
riduzione dell’orario di apertura del locale disposto dall’autorità comunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili, perché consistono nella mera riproposizione di
censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello.
Dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge, del resto, l’evidente
insussistenza dei vizi motivazionale denunciati. In particolare, quanto alla valenza
probatoria degli accertamenti svolti dall’Agenzia per l’ambiente, è sufficiente rilevare
che la stessa è stata ritenuta relativa, avuto riguardo al fatto che l’acquisizione dei dati
era avvenuta in assenza delle condizioni di massima rumorosità del locale. Da tale
relazione, peraltro, era emerso il superamento della soglia consentita in due occasioni
su sette rilevazioni, al netto dei rumori di fondo particolarmente presenti, data la
localizzazione dell’edificio, prospiciente una via assai trafficata; e non possono essere
presi in considerazione, per valutare la valenza probatoria della relazione dell’Agenzia,
gli esiti di altre e diverse rilevazioni svolte in altri processi a carico degli stessi imputati.
Né con il ricorso per cassazione sono state contestate le risultanze delle sommarie
informazioni acquisite dai soggetti abitanti nello stabile e dai titolari della vicina struttura
alberghiera, i quali hanno concordemente lamentato l’intollerabilità delle emissioni
acustiche. Quanto all’annullamento, da parte del Tribunale regionale di Giustizia
amministrativa, del provvedimento di riduzione dell’orario di apertura del locale emesso
dal Comune, la Corte d’appello evidenzia – senza che vi sia alcuna sostanziale
contestazione sul punto – che lo stesso è avvenuto per ragioni esclusivamente formali

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nelle vicinanze, con la musica proveniente dal locale e gli schiamazzi degli avventori,

e che, in ogni caso, la conseguente revoca delle ordinanze comunali, in autotutela, non
fa stato nel presente giudizio penale.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

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