Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9971 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9971 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SMALDONE CIRO N. IL 08/01/1965
avverso la sentenza n. 8549/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Napoli ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, con la quale l’imputato era stato condannato, per
contravvenzioni in materia edilizia, nonché per il delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis,
del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione alla realizzazione di opere edilizie abusive in area
di notevole interesse pubblico (il 27 febbraio 2007). La Corte d’appello ha dichiarato
non doversi procedere per i reati contravvenzionali, per intervenuta prescrizione, e ha

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, rilevando la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che non si
sarebbero considerati, a favore dello stesso imputato, gli elementi previsti da tale
disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo formulato in modo
generico. Il ricorrente si limita ad asserire in astratto che vi sarebbe la violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., senza prospettare alcun elemento specifico di valutazione
che sarebbe stato pretermesso dai giudici d’appello e senza comunque fare alcun
riferimento alla motivazione la sentenza impugnata.
4. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato (commesso il 27 febbraio
2007), per il quale il relativo termine complessivo di sette anni e sei mesi sarebbe
scaduto il 27 agosto 2014 (ovvero in un momento successivo la pronuncia della
sentenza impugnata). A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova
infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità
del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza
dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex
multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22
marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

rideterminato la pena quanto al residuo delitto in otto mesi di reclusione.

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

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