Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9969 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9969 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROVITO CRISTIAN N. IL 16/03/1984
avverso la sentenza n. 325/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la
sentenza del Gip del Tribunale, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale
l’imputato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00
di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990,
per la detenzione di hashish a fini di spaccio. La Corte d’appello ha rideterminato la
pena in quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, in applicazione della più

comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dalla legge di conversione n. 79 del
2014 del decreto-legge n. 36 del 2014.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente al consumo personale, al
trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile. I motivi di doglianza costituiscono la mera

riproposizione di censure, del tutto generiche, già esaminate e motivatamente disattese
in grado d’appello.
Quanto alla responsabilità penale, la difesa non contrasta, se non con mere
indimostrate asserzioni, la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge
che la destinazione dello stupefacente al consumo personale è esclusa sia dalla quantità
dello stesso, sia dalla totale mancanza di disponibilità finanziarie in capo all’imputato,
sia dal mancato reperimento di cartine per il confezionamento di “spinelli”, sia dalla
mancanza di prova dello stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Correttamente, poi, i giudici di merito hanno valorizzato, per determinare la pena,
i dati rappresentati dai precedenti penali e dalle modalità del fatto e, per negare il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i numerosi precedenti penali
dell’imputato. A ciò deve aggiungersi che il trattamento sanzionatorio è stato
rideterminato tenendo espressamente conto della più favorevole forbice edittale
attualmente prevista per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990, introdotta dalla legge di conversione n. 79 del 2014 del decreto-legge n. 36 del
2014.
4. – Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso

favorevole forbice edittale attualmente prevista per la fattispecie di cui all’art. 73,

senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

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