Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 995 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 995 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. PIERO SAVANI
Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE

– Rel. Consigliere
– Consigliere –

– Consigliere –

– Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LODA GIUSEPPE N. IL 13/02/1947
LODA FRANCO N. IL 19/09/1971
avverso la sentenza n. 1248/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

REGISTRO GENERALE
N. 1844/2014

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, LODA
Giuseppe e LODA Franco furono ritenuti responsabili del reato di lesioni personali
volontarie in danno di tale Salazar del Roman Rosario;
-che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici ricorsi a loro firma, entrambi gl’imputati, denunciando vizio di motivazione
loro confronti il giudizio di penale responsabilità, della deposizione resa dal teste
estraneo Ndiaye Osman, il quale avrebbe escluso che, alla sua presenza, vi fosse
stato alcun contatto fisico tra gl’imputati e la persona offesa;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la palese inconsistenza della proposta
doglianza, atteso che il confermato giudizio di colpevolezza degli imputati risulta
basato non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, a proposito delle quali non
viene indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di inattendibilità, ma anche sul
decisivo elemento di riscontro costituito dal referto medico rilasciato dal pronto
soccorso presso il quale la stessa persona offesa si era recata poco dopo aver subito
l’aggressione, ove si attesta l’oggettiva esistenza delle lesioni di cui è causa,
relativamente all’origine ed ai meccanismi produttivi delle quali non risulta, d’altra
parte, essere stata fornita, da parte della difesa, alcuna spiegazione alternativa; né
risulta, inoltre, in alcun modo dedotto né, tanto meno, dimostrato che il teste
Ndiaye avesse assistito a tutto lo svolgimento dei fatti, sì che la constatata assenza,
secondo quanto da lui riferito, di contatti fisici tra gl’imputato e la persona offesa
potesse ipoteticamente assurgere ad elemento di radicale contrasto con la
ricostruzione accusatoria;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

spese del procedimento nonché ciascuno al versamento della somma di euro mille
alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1

ugl o 2014

sull’assunto, nell’essenziale, che non sarebbe stato tenuto conto, nel confermare nei

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