Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9945 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9945 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPOI ROCCO N. IL 05/01/1942
avverso la sentenza n. 1237/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 22/11/2013

RG.6081/13-RUOLO N.2

FATTO E DIRITTO
LUPOI Rocco impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza del 6
marzo 2012, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la
pena di anni 2 e giorni 20 di reclusione ed C 600,00 di multa a lui inflitta dal
G.U.P. del Tribunale di Palmi con il rito abbreviato per i reati, riuniti col vincolo
della continuazione, di illeaale detenzione di un fucile monocanna. da

di ricettazione della stessa.
Deduce motivazione illogica e carente per non essergli stata concessa
l’attenuante di cui all’art. 5 della legge n. 895 del 1967, trattandosi di arma
appartenuta al suo defunto padre e da lui trattenuta solo per ricordo; inoltre il
fucile non poteva considerarsi micidiale, essendo monocanna e di piccolo calibro.
Deduce altresì carenza di motivazione per non essergli state concesse le
attenuanti generiche e per essergli stata inflitta una pena eccessiva rispetto alla
modesta entità dei reati ascrittigli, essendo egli persona settantenne ed in
precarie condizioni di salute.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata adeguatamente motivato in ordine al diniego dell’attenuante di cui
all’art. 5 della legge n. 895 del 1967, in quanto l’arma sequestratagli, alla
stregua dei controlli effettuati, era risultata efficiente ed altresì clandestina, da
ritenere, come tale, inserita in circuiti criminali; il che induceva a ritenere
pienamente condivisibile la pena inflitta ed il diniego delle attenuanti generiche,
anche per essere stato egli già condannato in precedenza per reati similari; il che
provava come egli avesse persistito nel suo comportamento criminoso.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013.

qualificare quale arma clandestina, siccome avente la matricola abrasa e

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