Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 994 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 994 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARA’ CARMINE N. IL 08/12/1978
avverso la sentenza n. 4237/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 18/07/2014

RILEVATO IN FATTO:
-che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di SCARA’ Carmine alla
pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di furto con strappo;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come ingiustificati il diniego delle attenuanti generiche e
la mancata esclusione della contestata recidiva reiterata specifica;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile, apparendo del tutto incensurabile la
decisione della corte d’appello di confermare il diniego tanto delle attenuanti
generiche quanto della esclusione della recidiva, atteso che quest’ultima era
costituita da precedenti condanne per reati anch’essi contro il patrimonio e che il
fatto per cui è processo era connotato da un notevole grado di gravità, siccome
commesso in danno di una persona anziana la quale, in conseguenza dell’azione di
strappo posta in essere con particolare violenza dall’imputato, era caduta a terra
riportando lesioni; elementi, questi, la cui ritenuta preponderanza, rispetto a quelli
richiamati nel ricorso, costituiti essenzialmente dall’ammissione dell’addebito da
parte dell’imputato e dalla distanza temporale intercorsa tra i fatti per i quali erano
intervenute le precedenti condanne (risalenti agli anni tra il 1998 ed il 2001) e quello
di cui alla sentenza impugnata, non appare certo tacciabile di contraddittorietà o
manifesta illogicità e non può, quindi, in alcun modo formare oggetto di sindacato
in questa sede;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014
L’estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO:

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