Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 994 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 994 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
OLIVERI ROSARIO N. IL 02.01.1988
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI CATANIA DEL 07.02.2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale della Libertà di Catania rigettava l’istanza di
riesame proposta nell’interesse di Oliveri Rosario avverso l’ordinanza del GIP presso il
Tribunale di Catania in data 23 gennaio 2013, applicativa della misura cautelare della
custodia in carcere. L’Oliveri era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625
n. 2 c.p.
2. Avverso tale decisione propone ricorso l’Oliveri lamentando la violazione dell’art. 606
comma 1 lett. c) c.p.p. per mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
camerale ai secondo difensore di fiducia, nonché la mancanza di motivazione in ordine
alle esigenze cautelari
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il
ricorso
è
infondato.
E’
stato
infatti affermato da questa Corte – anche con
3.
riferimento al procedimento di riesame avverso un provvedimento che ha disposto una
misura coercitiva- che , quando l’indagato è assistito da due difensori, l’omissione
dell’avviso della data dell’udienza camerale ad uno dei due difensori dà luogo ad una
nullità di ordine generale, a regime intermedio, sanabile quando l’indagato o l’altro
difensore omettano di dedurre la relativa eccezione entro i termini fissati dall’art. 182,
comma secondo, cod. proc. pen., e ciò anche se il difensore non sia a conoscenza della

Data Udienza: 18/07/2013

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter disp.
att. c.p.p.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013

situazione di co-difesa (Sez. 6, Sentenza n._42799_de/ 10/11/2005, Rv. 232757).
Le SS. UU. hanno peraltro ulteriormente precisato che tale nullità è comunque sanata
dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso,
pur quando l’imputato non sia presente in quanto è onere del difensore presente ,
verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia (Sez. U, Sentenza n.
39060 del 16/07/2009, Rv. 244187),
Quanto alle esigenze cautelari, anche a prescindere dalla assoluta genericità del motivo
di ricorso sul punto, va osservato come il provvedimento impugnato abbia comunque
congruamente motivato a riguardo, ritenendo adeguata e proporzionata la adottata
misura anche in relazione ai plurimi precedenti dell’Oliveri.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Deve, altresì, disporsi che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché
provveda a quanto stabilito nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

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