Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9938 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9938 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WOJCIK EWELINA HALINA N. IL 06/11/1980
avverso la sentenza n. 8/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4et4e/sentite le conclusioni del PG Dott. G-ILI
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Data Udienza: 27/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’il dicembre 2013 — 3 gennaio 2014 la Corte d’appello di Catania ha disposto
la consegna di Wojcik Ewelina Halina alla Polonia, subordinandola alla condizione di cui all’art. 19, lett.
c), della 1. n. 69/2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalle autorità polacche
sulla base dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale circondariale di Busko-Zdroj il 18 febbraio

2. Avverso la suindicata pronuncia della Corte d’appello di Catania hanno proposto ricorso per
cassazione i difensori di fiducia della persona richiesta in consegna, deducendo tre motivi di doglianza il
cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.

2.1. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all’art. 18, lett. e), della 1. n. 69/2005,
non avendo la Corte catanese considerato che la legislazione polacca non prevede un vero e proprio
limite massimo alla custodia cautelare, consentendo anche un allungamento dell’applicazione
dell’arresto temporaneo.

2.2. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli artt. 6, comma 3 e 16, comma 1,
della 1. n. 69/2005, avendo le autorità polacche omesso di inviare la documentazione richiesta dalla
Corte di appello con ordinanza in data 13 novembre 2013 (relazione sullo svolgimento dei fatti, con
l’indicazione delle fonti di prova); manca, inoltre, l’ordinanza cautelare del 27 marzo 2012 e la Corte
d’appello nulla ha motivato sul punto.

2.3. Violazione di legge ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 17, comma 4, della 1. n.
69/2005, avendo la Corte d’appello offerto sul punto una motivazione solo apparente, in contrasto con
la precedente ordinanza del 13 novembre 2013, che richiedeva chiarimenti ed integrazioni rimasti,
tuttavia, senza risposta da parte delle autorità polacche. Peraltro, gli elementi di colpevolezza non
emergono in alcun modo dagli atti e l’ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa oltre dieci
anni or sono, nulla dice al riguardo, risultando del tutto priva di motivazione. Né, infine, vengono
esplicitati i motivi che renderebbero indispensabile la presenza della ricorrente nell’ambito del
procedimento penale polacco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
1

2003, nell’ambito di un procedimento penale per reati di falso e truffa.

4. Non meritevole di accoglimento, anzitutto, deve ritenersi la prima censura, ove si consideri, per
un verso, che il mandato di arresto europeo è stato emesso – come chiarito dalle Autorità richiedenti
con la documentazione integrativa trasmessa alla Corte d’appello – sulla base di una decisione di arresto
provvisorio della durata di tre mesi dalla data del fermo, adottata il 18 febbraio 2003 dal Tribunale
Circondariale di Busko-Zdroj per assicurare il corso del procedimento a causa della latitanza
dell’imputata, e, per altro verso, che in ragione di tale oggettiva pregiudiziale defmizione temporale del

n. 17810 del 27/04/2007, dep. 09/05/2007, Rv. 236586), che ricorra l’ipotizzata condizione ostativa di
cui all’art. 18, lett. e), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione ad un mandato di arresto emesso con
riferimento ad una misura cautelare “a termine” (Sez. 6, n. 13545 del 05/04/2012, dep. 11/04/2012,
Rv. 252574, con riferimento ad una fattispecie relativa a mandato di arresto emesso dall’autorità
giudiziaria della Repubblica di Polonia con efficacia limitata a soli quattordici giorni, finalizzato allo
svolgimento di attività processuali richiedenti la partecipazione necessaria dell’imputato).
Occorre altresì considerare che, in tema di mandato di arresto europeo, qualsiasi provvedimento di
coercizione personale adottato dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure finalizzato al
soddisfacimento di esigenze processuali, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Sez. 6, n. 20282
del 24/04/2013, dep. 10/05/2013, Rv. 252867).

5. Parimenti infondata la seconda censura dal ricorrente prospettata, ove si consideri, alla stregua
di una pacifica linea interpretativa in questa Sede ormai da tempo tracciata, che non è ostativa alla
consegna l’omessa acquisizione da parte della Corte d’appello del provvedimento restrittivo interno in
base al quale il mandato è stato emesso, quando, come avvenuto nel caso in esame (v., infra, il par. 6), il
controllo dell’autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza
possa essere comunque effettuato alla stregua dei dati ricavabili dalla documentazione trasmessa
dall’autorità dello Stato di emissione (ex multis, v. Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, dep. 30/12/2010,
Rv. 248972).

6. Per quel che attiene, infine, all’ultimo motivo di ricorso, è principio ormai consolidato nella
giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui, ai fmi della riconoscibilità del presupposto
dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato,
per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un
compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fattoreato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del 30/01/2007, dep.
05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649).
2

mandato di arresto europeo, deve escludersi, come più volte statuito da questa Suprema Corte (Sez. 6,

Nel caso di specie, la base indiziaria posta a fondamento del mandato di arresto europeo, sì come
ivi specificamente descritta con l’indicazione delle relative fonti di prova orale (attraverso la menzione
delle persone offese) e documentale, consente di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del
controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi valutazione
in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare emesso
dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv.

7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. La
Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della
Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.
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