Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9937 del 13/02/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 9937 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SE ENZA

sul ricorso proposto da:
DI FAZIO FILIPPA DANIELA N. IL 01/10/1975
avverso la sentenza n. 45454/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
letteiyiltite le conclusioni del PG Dott.

Udi

ensor Avv.;

Data Udienza: 13/02/2014

48810/13 RG

1

ORDINANZA

CONSIDERATO IN FATTO
1. Nell’interesse e quale procuratore speciale di FILIPPA DANIELA DI FAZIO
l’avv. Tringali propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la
sentenza 1379 del 22.5/6.6.3013, con cui la Seconda sezione di questa Corte

11.1.2012. La sentenza di Cassazione sarebbe incorsa nell’errore di attribuire alla
ricorrente fatti rilevanti ex art. 73 dPR 309/90 consumati dall’ottobre del 2006 al
luglio 2007, quando la donna avrebbe partorito nel dicembre 2006 e la condotta a
lei presuntivamente ascritta sarebbe del precedente mese di settembre, operando
nei suoi confronti un’estensione temporale argomentata con riferimento a reato
associativo a lei non contestato e solo attraverso tale complessivo travisamento di
fatto pervenendo alla dichiarazione di inammissibilità della questione essenziale
della non corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è all’evidenza inammissibile perché il motivo è al tempo stesso
manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti dal rimedio straordinario di
cui all’art. 625 bis c.p.p.. Ai sensi della prima parte del quarto comma di tale norma
occorre pertanto provvedere con ordinanza adottata d’ufficio senza la fissazione di
camera di consiglio partecipata.
2.1

Le censure contenute nel ricorso straordinario ripropongono

pedissequamente le prospettazioni del ricorso originario che, con migliore
chiarezza, risultano esposte nella sentenza di cui qui si chiede l’annullamento (p.4 e
5).
Tutte le censure sono state oggetto di specifica valutazione e risposta, la cui
condivisibilità o meno è in questa sede irrilevante.
In particolare, sul punto dell’immutazione del fatto la Corte ha risposto
specificamente affermando il principio di diritto che il profilo del diverso arco
temporale non determina immutazione del fatto rilevante sotto il profilo della
mancata contestazione (punto 2, p. 15). Il richiamo alla fattispecie dell’associazione
per delinquere, contenuto nell’ultimo paragrafo, è meramente esemplificativo di
ragioni che la sentenza ha spiegato e sviluppato in termini generali nell’intera
pagina e, poi, in quella successiva, dove sono richiamati precedenti relativi anche

suprema ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Catania in data

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2

ad altre tipologie di reati, proprio a sostegno della generalità di tale principio,
affermato e consapevolmente applicato nella fattispecie. Significativamente, a
specifica riprova della correttezza del proprio precedente assunto, la sentenza
osserva, e valuta, come nel caso di specie piena difesa sia stata esplicata sui fatti in
concreto contestati.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso originario (richiamati appunto a p. 5)
sono stati espressamente valutati e ritenuti contenenti censure di solo merito, volte

Giudici del merito (p. 16 e in particolare, per FILIPPA DANIELA DI FAZIO, p. 19 e
20).
In definitiva, pare che sia il ricorrente stesso a travisare il senso del giudizio di
inammissibilità del ricorso originario, che non ha affatto precluso l’esame di tutte le
sue originarie doglianze, ma che, per contro, è deliberazione che ha costituito la
conseguenza specifica della loro espressa valutazione.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13.2.2014

a diversa e ormai preclusa rivalutazione del fatto, dopo due valutazioni conformi dei

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