Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9934 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9934 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLUZZI SALVATORE N. IL 30/03/1976
avverso l’ordinanza n. 195/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 25/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
1,e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 13/02/2014

42330/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo del difensore, Salvatore Galluzzi ricorre avverso l’ordinanza con la
quale in data 25.7-1.8.2013 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di
sequestro preventivo emesso il 29.6.13 dal locale GIP, ai sensi degli artt. 321.2
c.p.p. e 12 sexies legge 356/92, enunciando due motivi di ricorso per violazione di

– 125, 546, 321.2, .2bis e .3bis c.p.p., 12 sexies I. 356/92 per mancanza del
requisito dell’urgenza per l’originario decreto del pubblico ministero, essendo già
stati i medesimi beni sottoposti a confisca con provvedimento del Tribunale di
Rossano gravato di ricorso;
– 125, 546 c.p.p. e 12 sexies I. 356/92 per mancanza di motivazione e
travisamento delle risultanze probatorie. In particolare il Tribunale non avrebbe
argomentato se non per frasi assertive e generiche in quanto relative a più indagati
contemporanemente, senza argomentare specificamente su sproporzione tra
reddito e valore dei beni (nonostante pertinente consulenza di parte sul punto) e
sul pericolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. E’ allo stato assorbente la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Già con precedente sentenza n. 1288 del 2014, deliberata su ricorso di Anita
Olivo, moglie dell’odierno ricorrente e per i medesimi fatti e provvedimenti, questa
Corte ha annullato provvedimento omogeneo (il richiamo viene fatto solo per
ricondurre ad unità vicende solo formalmente autonome).
Il provvedimento oggi all’esame partecipa del medesimo vizio di motivazione.
Vero che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è
ammesso solo per violazione di legge (e pertanto, quanto alla motivazione, per i
soli vizi della sua mancanza o mera apparenza), va in essa sussunta il mancato
confronto argomentativo con punto della decisione potenzialmente idoneo, per sé,
ad influire in tutto o in parte sulla concreta determinazione dell’oggetto della
deliberazione.
Nel caso di specie, prima della deliberazione del provvedimento impugnato il
ricorrente aveva prospettato per iscritto le deduzioni riproposte nel ricorso (Sez.6,
sent. 22333/2012), con particolare riferimento alle valutazioni in fatto contenute

legge con riferimento agli artt.:

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2

nelle richiamate due consulenze di parte in ordine al punto della sproporzione tra
patrimonio e redditi.
Irrilevante in questa sede la fondatezza o meno di tali valutazioni tecniche,
tuttavia la lettura dell’ordinanza impugnata non permette di accertare l’avvenuto
confronto argomentativo con il loro contenuto, in astratto essenziale per la
decisione. Né dal mero richiamo dell’ordinanza alle considerazioni del pubblico
ministero e del giudice per le indagini preliminari possono giudicarsi implicitamente

argomentazioni e conclusioni delle consulenze tecniche di parte, posto che la
richiesta di riesame proprio tali consulenze richiamava per confutare gli
apprezzamenti delle precedenti autorità giudiziarie.
La mancata motivazione su tale aspetto, potenzialmente determinante,
integra vizio di violazione di legge ed impone allo stato l’annullamento con rinvio
allo stesso Tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, il 13.2.2014

ma espressamente disattese le ragioni tecniche che hanno sostenuto le

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