Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9930 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9930 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Scivoli Di Domenico Veronica, nata a Roma il 14/06/1991

avverso la sentenza del 29/03/2013 del Tribunale di Velletri;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONISIDEFtATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Velletri disponeva, su richiesta
delle parti, l’applicazione della pena nei confronti di Veronica Scivoli Di Domenico
in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuta
l’attenuante di cui al comma 5 del predetto articolo, nel contempo ordinando la

Data Udienza: 13/02/2014

confisca e la distruzione dello stupefacente, nonché la confisca della somma di
10.100 euro a suo tempo sequestrata.
Rilevava il Tribunale che la confisca dovesse essere estesa anche a quella
somma di denaro essendo “evidente provento di attività illecita”.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Scivoli Di Domenico, con atto
sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Cincioni, la quale ha dedotto la
violazione di legge per non avere il Tribunale specificamente motivato le ragioni

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano
ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Ritiene la Corte che il motivo del ricorso sia fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo il quale, anche dopo la modifica dell’art. 445 cod. proc. pen., che ha
esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i
casi previsti dall’art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare l’esercizio del
suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura,
sicchè, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste
l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel
giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi
nesso tra il reato e il bene: con la conseguenza la Corte, nel rilevare la
fondatezza del ricorso, deve disporre l’annullamento della sentenza, resa in sede
di patteggiamento, limitatamente alla disposizione sulla confisca, allo scopo di
consentire all’interessato di fare valere le proprie ragioni (in questo senso, tra le
tante, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623; conf. Sez. 6, n.
49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002,
Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489; Sez. 4,
n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003).
Nel caso di specie la ricorrente, nel rappresentare l’assenza di un collegamento
tra l’attività illecita accertata e la somma di denaro sequestratale, si è
fondatamente doluta del fatto che il Giudice a quo, pur ordinando la confisca di
tutto quanto in sequestro, nulla avesse detto, in motivazione, in ordine al
rapporto di pertinenzialità tra il denaro rinvenutole e il reato commesso, avendo
solo impiegato una formula di stile per giustificare il provvedimento ablatorio

P.Q.M.

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della disposta confisca di quel denaro.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia,
per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Velletri.

Così deciso il 13/02/2014

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