Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9930 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9930 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BLASIO EMILIA N. IL 15/08/1949
avverso la sentenza n. 3111/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 25/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott ..Y 2:Lo C.` e
che ha concluso per e
c.›.17c5,r2L._
fl; Cser.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
c – al-ge

,ksz,

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 25 ottobre 2013 confermava la
sentenza emessa in data 15 giugno 2012 dal Tribunale di Sulmona in composizione
monocratica nei confronti di BLASIO Emilia e PACCA Angelo, imputati, in concorso tra loro, del
reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. b) del D.P.R. 380/01 (realizzazione in concorso
tra loro, rispettivamente, nelle qualità di proprietaria-committente e di esecutore dei lavori. di

maggio 2009) e condannati per il suddetto reato, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena di giorni venti karresto ed C 4.000,00 di ammenda ciascuno,
con i doppi benefici di legge.
1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare integralmente la motivazione della sentenza del
Tribunale ribadiva l’inapplicabilità del concetto di pertinenza, invocato da entrambi gli
appellanti, in ordine alla tettoia la cui realizzazione era da ritenersi assoggettata – ex art. 44
lett. b) del D.P.R. 380/01 – al rilascio del preventivo permesso di costruire.
1.3 Avverso la detta sentenza ricorre la sola BLASIO Emilia a mezzo del proprio difensore
di fiducia deducendo inosservanza della legge penale (artt. 22 e 44 D.P.R. 380/01),
evidenziando come la realizzazione di una tettoia al servizio dell’edificio preesistente, senza
creazione di volumi e/o superfici coperte, è disciplinata dall’art. 22 del D.P.R. 380/01 che
richiede esclusivamente la D.I.A., con assoggettamento alla sanzione amministrativa ex art. 37
stesso D.P.R. in caso di mancata comunicazione della D.I.A agli organi comunali competenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso, per quanto qui rileva,
che alla ricorrente, nella sua veste di proprietaria-committente è stata contestata la condotta
di realizzazione senza permesso di costruire di una tettoia in legno lamellare estesa mq. 100
su una preesistente unità immobiliare, correttamente la Corte di merito ha ravvisato la
rilevanza penale della condotta sulla base del costante orientamento di questa Corte Suprema,
cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo il quale la costruzione di una tettoia in assenza
del preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all’art. 44 del D.P.R.
380/01 (tra le tante Sez. 3^ 18.5.2006 n. 17083 Miranda ed altro, Rv. 234193; idem 6.5.2010
n. 21351, Savino, Rv. 247628; Sez. 3^ 26.6.2013 n. 42330, Salanitro e altro, Rv. 257290
secondo la quale la tettoia di copertura non rientra nel concetto tecnico-giuridico di pertinenza
per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, sicchè costituisce parte
integrante dell’edificio sul quale viene realizzata e necessita per ciò solo del preventivo
permesso di costruire).
2. Tanto doverosamente precisato, va disattesa la tesi difensiva in forza della quale, nel
caso in esame, l’opera realizzata deve essere assoggettata a semplice D.I.A,. la cui omissione

1

una tettoia in legno lamellare senza il prescritto permesso di costruire – fatto accertato il 14

genererebbe una sanzione amministrativa. Il richiamo all’art. 22 del D.P.R. 380/01 è dunque
inesatto ed incongruo in quanto non si vede nella ipotesi di interventi che non modificano la
destinazione d’uso delle costruzioni o di singole unità immobiliari, ma di interventi che ne
alterano le caratteristiche costruttive e che incidono sull’assetto territoriale.
3. Peraltro la censura contenuta nel ricorso costituisce mera riproposizione del tema già
ampiamente e correttamente valutato dalla Corte territoriale sicchè il ricorso è anche generico
nella misura in cui non contiene alcun elemento di novità tale da determinare il mutamento del

4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va, quindi, dichiarato

inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa la ricorrente nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2015
Il Co

igliere estensore

Il Presidente

giudizio espresso dalla Corte di Appello.

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