Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 993 del 18/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 993 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CORSO MAZZU’ ANNA MARIA (PC)
Nei confronti di :
1. NAVARRA GIUSEPPE N. IL 22.07.1965
2. RINALDI FRANCESCO N. IL 13.12.1975
Avverso la sentenza del GUP presso il TRIBUNALE DI MESSINA DEL 21.11.2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata, dell’avvocato Isabella Barone per la parte civile che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso e, per l’imputato Navarra, l’avvocato Antonino Favazza
che ne ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata sentenza – pronunciata ex art. 425 c.p.p.- il GUP presso il Tribunale
di Messina dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Navarra Giuseppe e Rinaldi
Francesco in ordine al delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto.
Il Navarra ed il Rinaldi (unitamente a Buda Giuseppe e Cento Domenico nei cui
confronti si procedeva separatamente) erano stati chiamati a rispondere del reato
previsto e punito dagli artt. 113 e 589 c.p. per avere, quali componenti dell’equipe che
aveva sottoposto ad intervento chirurgico di prolasso rettale Mazzù Corso Salvatore,
cagionato per imprudenza e negligenza la morte di quest’ultimo, che decedeva per
infarto del miocardio ponendo in essere le seguenti condotte omissive: il Rinaldi ed il
Navarra, in particolare, omettevano di procedere ad una puntuale raccolta dei dati
anamnestici per appurare le reali condizioni cliniche del paziente (il Mazzù era affetto da
grave arteriopatia multi drrettuale in soggetto con coronaropatia ostruttiva, già
sottoposto ad angioplastica un’arteria iliaca comune di dx), di effettuare un esame

Data Udienza: 18/07/2013

i

obiettivo mirato a svelare lo stato cardiocircolatorio del paziente e di verificare
l’esecuzione di tutti gli accertamenti necessari alla corretta valutazione del rischio intra
e peri operatorio.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso la parte civile Anna Maria Corso Mazzù
lamentando la violazione di legge sotto il profilo dell’erronea applicazione e
consequenziale applicazione dell’art. 425 c.p.p.; la violazione di legge sotto il profilo
dell’erronea interpretazione e consequenziale applicazione del disposto di cui all’art.
589 c.p.; la carenza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Ed invero la ricorrente parte civile deduce con il primo motivo la
inosservanza od erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p. che subordina il
proscioglimento all’accertamento di una situazione tale di innocenza da non essere
ritenuta superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una
possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito. Sussisterebbe ad
avviso del ricorrente insufficienza della motivazione, essendo la vicenda sottoposta
all’attenzione del GUP meritevole del vaglio dibattimentale e la contraddittorietà della
motivazione, non avendo peraltro il GUP formulato un vero e proprio giudizio
prognostico non spiegando perché sia imprevedibile che, all’esito del dibattimento, si
giunga a diversa decisione.
Va premesso che sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza
preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun
dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e
strutturare l’udienza preliminare; quale oggi si presenta, all’esito dell’evoluzione
legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi
alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non
quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice
dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei
confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire
non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una
possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche
quando, come prevede espressamente l’art. 425 c.p.p., comma 3 “gli elementi acquisiti
risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in
giudizio”: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice
dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi
probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole
previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di
sostenere l’accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p.,
pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la
valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza- preliminare è difforme da quella
del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d’inibire allo stato
l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a
fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non
può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la
giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Quindi l’unico controllo ai sensi dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della
decisione negativa del processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”,
concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme
degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. 4^ n. 2652 del
27.11.2008, Rv. 242500). Diversamente, si giunge ad attribuire al giudice di legittimità
un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da
assumere. E tanto si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della
sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o
scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art.
434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare
l’esito di un eventuale giudizio (Cass. pen. Sez. 5^, n. 14253 del 13.2.2008, Rv.
23949). Invero, la previsione di cui all’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, – per la quale

Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

il G.U.P. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultino insufficienti o contraddittori- è qualificata dall’ultima parte del
suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano
comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di
inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del
materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice
pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza
di non luogo a procedere. (Cass. pen. Sez. 5^, n. 22864 del 15.5.2009, Rv. 244202 e
successive conformi). Orbene, deve riconoscersi come, nel caso di specie, il G.U.P. sia
incorso in palesi omissioni valutative, conducenti alla insufficiente motivazione adottata,
che, invece, erano ineludibili e ciò con particolare riferimento alla prognosi di inutilità
del dibattimento da cui potesse scaturire uno sviluppo del materiale probatorio in senso
favorevole all’accusa: sul punto non una parola il GUP ha speso, donde di per ciò solo la
necessità di annullamento della sentenza impugnata.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Messina per
l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA