Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9928 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9928 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAZIANI MARCO N. IL 27/10/1953
4 tfpl OLI
avverso la sentenza n. 503/2012 TRIBSEZ.DIST. di PALESTRINA,
del 27/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e 2..c.
che ha concluso per

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ii-k, C2~.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

q._

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 27 maggio 2014 il Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di
Palestrina – dichiarava, per quanto qui rileva, SPAZIANI Marco colpevole dei reati di cui agli
artt. 64, 65, 71,72, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/01 (omessa presentazione del progetto esecutivo
ed omessa denuncia di inizio lavori, quale direttore ed esecutore dei lavori, in relazione ad
opere edili di pertinenza di STOCCO Anna, commissionate da VAGNOZZI Giorgio,

Tribunale che anche lo SPAZIANI, nella sua qualità di Direttore dei lavori ed esecutore, fosse
chiamato a rispondere a titolo di concorso con la STOCCO quale proprietaria dell’area sulla
quale insistevano i manufatti, tenuto conto di alcuni dati incontrovertibili quali la sottoscrizione
della D.I.A., la richiesta di permesso a costruire in sanatoria, il verbale di sequestro con
nomina di custode ed il verbale di avvenuta parziale demolizione delle opere, sottoscritti anche
dallo SPAZIANI.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre il suddetto imputato personalmente, deducendo
inosservanza della legge penale e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione,
per avere il Tribunale, in modo del tutto contraddittorio ed in contrasto con le prove acquisite,
ritenuto che lo SPAZIANI dovesse rispondere dei reati quale Direttore dei lavori e per avere
altrettanto contraddittoriamente affermato, in altra parte della decisione, che lo SPAZIANI
fosse l’esecutore dei lavori ed in altra ancora il committente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza in quanto trattasi di
reato comune del quale è chiamato a rispondere anche il Direttore dei lavori (in riferimento agli
artt. 17 e 20 della L. 64/74 – vds. Sez. 3^ 20.12.2011 n. 6675, Lo Presti, Rv. 252021; idem,
5.12.2013 n. 7775, Damiano, Rv. 258854). Peraltro è da escludere che il Tribunale abbia
qualificato come committente lo SPAZIANI, asserendo soltanto che egli è stato l’esecutore dei
lavori (circostanza comprovata dagli atti a sua firma e dalle risultanze del sopralluogo),
traendo poi ulteriore spunto per la sua responsabilità dai documenti tecnici a firma dello
SPAZIANI che comprovano la sua specifica qualità di progettista e direttore dei lavori. In ogni
caso le censure, così come formulate, sono anche generiche in quanto si limitano a parafrasare
il testo della sentenza impugnata senza diffondersi in considerazioni critiche prospettanti una
diversa posizione dell’imputato, rispetto a quella correttamente ricostruita dal Tribunale.
2. Alla pronuncia di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00

1

successivamente deceduto) e lo condannava alla pena di € 500,00 di ammenda. Riteneva il

in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione
della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2015

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