Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9928 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9928 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GHIDONI Stefano, n. Roma 23.5.1964
avverso l’ordinanza n. 4582 + 4586/2013 Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame del
19/06/2013
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione all’aggravante contestata di cui all’art. 7 della
legge n. 203 del 1991. Rigetto del ricorso nel resto
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Goffredo Alviano che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava parzialmente quella del 17/05/2013 con cui il GIP del
locale Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
Ghidoni Stefano, accusato di essere partecipe dell’associazione per delinquere finalizzata ad
importare dall’estero ingenti quantitativi di hashish (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 309
del 9 ottobre 1990 e capo A della contestazione provvisoria), costituente a sua volta diretta
emanazione dell’organizzazione di stampo camorristico denominata ‘clan Polverino’ operante in
Marano di Napoli e zone limitrofe, nonché dell’acquisto di due ingenti partite di hashish di
quantitativo peraltro indeterminato (artt. 110, 81 cpv. cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990),
avvenute il 22 settembre 2009 e il 23 ottobre 2009 (capi T e V).
Ricordato l’arresto in flagranza di reato, avvenuto il 3 dicembre 2009, di Scaccia Sergio unitamente a Marino Francesco (intermediario nella vendita dello hashish per conto di Verde Domenico, affiliato del clan Polverino) per l’illecita detenzione di 820 kg. di hashish custoditi in un

Data Udienza: 05/02/2014

2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, deducendo l’assenza di gravi indizi
di colpevolezza in ordine a tutti i reati provvisoriamente contestati, essendo stato indicato
quale acquirente non occasionale di ingenti quantitativi dì hashish dal sodalizio criminale campano e come tale dello stesso partecipe, sulla base di un compendio indiziario basato esclusivamente su intercettazioni telefoniche di significato incerto, oltre tutto riferito a soggetto indicato con diversi epiteti (il picco/etto, Nando, il giovanotto, Stefano il picco/etto) insufficienti a
identificarlo per uno dei concorrenti nell’acquisto delle due partite di hashish.
Parimenti insufficiente si rivelerebbe la motivazione del provvedimento impugnato in ordine
alla dedotta partecipazione al sodalizio criminale, alla consapevolezza di detta partecipazione,
al concreto apporto fornito in tale ambito ed in definitiva all’esistenza di una affectio societatis
del tutto presunta, oltre che alla confermata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge
n. 203 del 1991 invece esclusa da altro collegio del Tribunale partenopeo in relazione agli stessi episodi criminosi provvisoriamente contestati (capi T e V) ad altri due coindagati (D’Affronto
e Scaccia).

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in motivazione.
Per affermare la sussistenza di gravi indizi della partecipazione del ricorrente all’associazione
dedita al traffico internazionale di hashish promossa dal clan camorristico Polverino, il Tribunale di Napoli ha valorizzato gli esiti del compendio indiziario rappresentato dalle intercettazioni telefoniche riguardanti l’acquisto di due partite di hashish, ritenute ingenti ancorché di
quantitativo indeterminato, avvenuto il 22 settembre 2009 ed il 23 ottobre 2009 (capi T e V
della contestazione provvisoria) e concluso che, essendo egli stato in costante contatto con
D’Affronto Marco e Scaccia Sergio, a loro volta stabili acquirenti di stupefacenti da Marino Mario e Marino Francesco ed essendo detti Marino ‘uomini’ di Domenico Verde, a sua volta capo di
una cd. paranza cioè di un gruppo di affiliati del clan Polverino dedito all’importazione dalla
Spagna di grandi quantitativi di hashish, deve necessariamente anche il Ghidoni essere considerato partecipe del sodalizio criminale deputato al traffico internazionale di stupefacenti.
Ciò premesso, ritiene questo collegio che il ragionamento del Tribunale sia affetto da un indebito sillogismo e cioè che la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferita ai due acquisti
di hashish – che si presumono ingenti sol perché in data 3 dicembre 2009 lo Scaccia veniva arrestato in flagranza di reato unitamente a Marino Francesco per l’illecita detenzione di 820 kg.
di hashish custoditi in un appartamento romano – dimostri ipso facto la partecipazione dell’indagato all’associazione di cui all’art. 74 legge stupefacenti, a sua volta costituente espressione
del clan camorristico Polverino.
Orbene, è certamente vero che la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa
Sezione ha da tempo affermato il principio che ‘integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione ed assicura la realizzazione del suo programma
delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente
delle risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento’ (Cass. sez. 6 n. 456 del 21/09/2012, Cena ed altri, Rv. 254225;
sez. 6 n. 1147 del 19/11/2007, Stabile, Rv. 238403; sez. 6 n. 41717 del 6/11/2006, Geraci,
Rv. 235589).

appartamento di Roma, il Tribunale valorizzava le risultanze dell’imponente compendio di intercettazioni telefoniche riguardante l’indagato, identificato come acquirente finale di due partite
di hashish di quantitativo indeterminato, ritenendo che le modalità e i tempi di spostamento
dei soggetti (Scaccia e Marino) che avevano materialmente condotto le trattative e curato il
trasporto dello stupefacente, intercettati tra Roma e Napoli, nonché il tenore delle conversazioni intercorse tra i medesimi e Ghidoni intercorse, condotte con accenni gergali e/o criptici
alle trattative medesime, concretizzassero la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato in ordine ad entrambi gli acquisiti di hashish avvenuti nelle date sopra indicate

Deve, tuttavia, affermarsi che non si fa corretto governo dell’applicazione di tale principio il ritenere che due acquisti di partite di hashish – presuntivamente riferite a quantitativi ingenti possano integrare quella ‘costante disponibilità’ all’acquisto di sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico.

La coerenza del ragionamento non consente, tuttavia, di ovviare alla fragilità argomentativa
dell’assunto iniziale, per la cui critica si rinvia alle superiori argomentazioni.

4. S’impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza in relazione al capo A della contestazione
provvisoria ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, cui spetterà indicare se sussistono ulteriori elementi indiziari, diversi da quelli riferiti ai citati acquisti di stupefacente, della
partecipazione del ricorrente all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’annullamento dell’ordinanza in parte qua imporrà evidentemente al Tribunale, in ipotesi di ritenuta insussistenza di elementi indiziari diversi da quelli sopra indicati, di riconsiderare il profilo della sussistenza di attuali esigenze cautelari, risalendo gli episodi criminosi provvisoriamente contestati ai capi T e V al 2009 e dovendosi a tal fine tenere conto del tempo trascorso
dalla loro commissione (art. 192 lett. c] cod. proc. pen.).

P. Q. M.
annulla l’ordin
a impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla ca celleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen.

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Roma, 05/02/ 014
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Nel caso del ricorrente e diversamente dai coindagati D’Affronto e Scaccia, il Tribunale ha poi
coerentemente ravvisato la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991,
atteso che il ricordato orientamento giurisprudenziale collega la stabile disponibilità all’acquisto
di stupefacenti all’agevolazione dello svolgimento dell’attività dell’associazione, assicurandone
la realizzazione del programma criminoso e che sussistono nel caso di specie plurimi elementi
indiziari (in primis le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia già affiliati al clan Polverino) secondo cui l’associazione deputata al traffico internazionale dì hashish rappresentava diretta emanazione del sodalizio criminale camorristico.

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